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Alcol test: ricorso valido se manca la prova del funzionamento dell'etilometro

La notizia diffusa dallo Sportello dei diritti: dopo la sentenza del giudice di pace di Lecce possibili i ricorsi su verbali e sanzioni, compresa la sospensione della patente

LECCE – Una sentenza del giudice di pace di Lecce fa da apripista a possibili ricorsi su verbali e sanzioni elevate con l'etilometro. Compreso il caso estremo della sospensione della patente a causa del un tasso alcolemico sopra i livelli consentiti dalla legge.

La notizia è stata diffusa dallo Sportello dei diritti che si è riallacciato alla pronuncia del 15 ottobre che spiega quanto segue: “In caso di contestazione sulla validità dell’alcoltest e se questo sia stato sottoposto alla preventiva verifica del regolare funzionamento, spetta all’ente accertatore provare che l’apparecchio sia tarato mediante produzione di idonea attestazione in tal senso”.

La sentenza è stata depositata  in un giudizio di opposizione a verbale al codice della strada, con relativa sospensione della patente di guida, per violazione dell’articolo 186 del codice della strada a seguito di accertamento effettuato con etilometro alcoltest 7110 MKIII.

Si tratta dell’apparecchio più utilizzato dalle forze di polizia stradale per la verifica del tasso alcolemico per i conducenti di veicoli.

Nel caso in esame, spiega l'avvocato Giovanni D'Agata, un automobilista leccese si era rivolto allo “Sportello dei diritti” dopo aversi visto ritirata la patente di guida a seguito di un verbale elevato con lo stesso etilometro.

Il ricorrente ha lamentato non solo il fatto di essere sobrio al momento dell’accertamento, ma anche che, dello strumento utilizzato dall’ente accertatore, non vi fosse alcuna prova della preventiva verifica del regolare funzionamento.

Il giudice di pace di Lecce, ovvero l’avvocato Giuseppe Paparella, ha accolto il ricorso, rilevando che nella circostanza il prefetto di Lecce non avesse depositato alcuna prova della taratura dell’apparecchio, limitandosi a depositare libretto di omologazione che, a ragione, "è cosa diversa dalla prova del regolare funzionamento dello strumento", come ha esplicitato lo stesso giudice.

E così il magistrato onorario ha ritenuto fondato il ricorso per il fatto che "manca la prova di regolare funzionamento dell’apparecchio utilizzato per l’accertamento", con conseguente annullamento del verbale ed ha anche condannato la prefettura al pagamento del contributo unificato già versato dal cittadino.

Per Giovanni D’Agata si tratta di una decisione di particolare importanza che riporta l’attenzione su una circostanza spesso omessa da accertatori e prefetture: quella della certezza giuridica delle rilevazioni del tasso dell’alcol nell’organismo, affidata all’asserita oggettiva validità degli apparecchi, soltanto perché omologati.

“In altre parole, laddove la taratura non sia acquisita, non è accertata la validità dell’accertamento, con la conseguente possibilità di annullamento del verbale elevato con tutte le conseguenze del caso tra cui la restituzione della patente di guida eventualmente ritirata o sospesa”, spiega l'avvocato dello Sportello dei diritti.

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