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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Gial Plast, confermata sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia

La Cassazione ha rigettato il ricorso della Prefettura, che contestava l'ammissione dell'azienda al controllo giudiziario

ROMA - La Corte di Cassazione, con una sentenza depositata il 28 febbraio, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla Prefettura di Lecce contro il provvedimento con il quale l’Ufficio misure di prevenzione del Tribunale salentino, nel luglio scorso, ha ammesso la Gial Plast al controllo giudiziario. Il risultato, di fatto, è quello di confermare la sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia all’azienda di Taviano che opera nei servizi di igiene urbana.

Secondo le tesi degli avvocati Pietro e Luigi Quinto, Giuseppe e Michele Bonsegna, che rappresentano la società, la Prefettura non ha interesse e legittimazione a contestare l’ammissione al controllo giudiziario dell’impresa colpita dall’interdittiva. Questo perché, hanno dibattuto i legali, la ratio della disposizione dell’articolo 34 bis del decreto legislativo 159/2011, che ha introdotto nell’ordinamento l’istituto del controllo giudiziario, è quella di promuovere il recupero delle imprese sospettate di permeabilità alle organizzazioni criminali, nell’ottica di bilanciare in maniera equilibrata gli interessi pubblici e privati che si contrappongono.

Gli ermellini hanno osservato come “gli interessi pubblici sono espressamente ed unicamente affidati dal legislatore alla cura del procuratore distrettuale competente”, sicché solo quest’ultimo può contestare, peraltro in grado di appello e non con ricorso in Cassazione, la decisione del Tribunale che ammette l’impresa al controllo giudiziario.

Nel caso della Gial Past, la Procura distrettuale antimafia aveva espresso parere favorevole alla concessione della misura, mentre ad opporsi, già in occasione della fase innanzi al Tribunale di Lecce, era stata la sola Prefettura attraverso l’Avvocatura dello Stato.

La Suprema Corte ha osservato che, poiché la misura del controllo giudiziario non si pone in contrasto con l’interdittiva emessa dalla Prefettura, ma rappresenta uno strumento finalizzato “al recupero della realtà aziendale, alla libera concorrenza, a seguito di un percorso emendativo”, sempreché il giudice ravvisi il requisito dell’occasionalità nei tentativi di infiltrazione mafiosa, “non è dato intravedere alcun ragionevole interesse dell’Amministrazione alla critica del provvedimento di ammissione”.

Secondo gli avvocati Quinto e Bonsegna, la decisione è di particolare rilievo in quanto è la prima ad aver affrontato la posizione processuale dell’organo territoriale di Governo nell’ambito del procedimento per l’ammissione delle imprese interdette al controllo giudiziario, con un ruolo che, a loro dire, ne esce ridimensionato, dato che non è di “parte” ma di semplice soggetto portatore di informazioni e come tale privo di legittimazione a contraddire.

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