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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Il piano delle coste non si tocca: Tar respinge il ricorso di un ristoratore

I giudici hanno riconosciuto che l’iter di approvazione è stato osservato correttamente dall'amministrazione comunale di Nardò

LECCE – Inammissibile, per difetto d’interesse, il primo ricorso presentato sul piano comunale delle coste dell’amministrazione di Nardò. A sancirlo è stata la prima sezione del Tar di Lecce, decidendo nel merito. A portare avanti la richiesta era stato un ristoratore della marina di Sant’Isidoro. Poiché vanta una concessione demaniale marittima prorogata sino al 31 dicembre del 2020, ha chiesto l’annullamento degli atti di adozione del piano e di ogni atto connesso. Il piano, infatti,  prevede un’area riservata a spiaggia libera proprio in corrispondenza del ristorante.

Il piano, nelle disposizioni transitorie che disciplinano le modalità di adeguamento dei luoghi antecedenti alla pianificazione, salvaguarda le concessioni demaniali in essere sino alla proroga stabilita dal legislatore statale con la Legge 194/2009 (fino al 31 dicembre 2020), che però nel 2017 è stata dichiarata incostituzionale.

Questo giudizio di incostituzionalità investe tutti i rapporti in relazione ai quali la norma risulti rilevante. Spetta al Comune verificare l’applicabilità della pronuncia al rapporto con il ricorrente. Ma siccome il piano dispone la salvaguardia delle concessioni demaniali in essere, per il Tar è esclusa una lesività per il ricorrente e quindi un interesse concreto e attuale all’eliminazione delle previsioni.

Il Tar ricorda inoltre che è esclusa l’impugnabilità di atti regolamentari o di provvedimenti amministrativi a carattere generale (e il piano comunale delle coste è un atto di pianificazione generale, al pari di quella urbanistica) quando la lesione può scaturire non direttamente da essi, ma da successivi atti esecutivi, non preordinati, né vincolati.  Infine, il giudice amministrativo esclude l’esistenza di una posizione giuridica del ricorrente, che lo legittimerebbe a vedersi rinnovato l’affidamento. Può vantare il solo interesse a partecipare a una procedura di evidenza pubblica.

Riconosciuto, insomma, che l’iter di approvazione è stato osservato correttamente dall’amministrazione comunale, rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Francesco Fabrizio Tuccari. La prima sezione del Tar ha condannato il ristoratore alla rifusione delle spese del giudizio.

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