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Criminalità organizzata e mentalità mafiosa: non c'è solo il potere dei clan

Dal 416 bis al concorso esterno: l'aggiornamento delle norme penali ha sempre arrancato rispetto alla rapida evoluzione delle mafie. Che, oggi, appaiono anche come un modello mutuato da ambiti formalmente immuni

LECCE - Quando Cosa Nostra aveva già un controllo importante del tessuto economico siciliano e proiettava i propri interessi oltreoceano, le istituzioni politiche e giudiziarie italiane insistevano nel darne una lettura semplificatoria ricorrendo al reato di associazione per delinquere (articolo 416 del Codice Penale).

Stesso discorso per le altre grandi organizzazioni, ‘ndrangheta e camorra. Con gli strumenti legislativi ordinari a loro disposizione, magistratura e forze dell’ordine avevano così grandi difficoltà a comprendere del tutto la reale portata dei fenomeni mafiosi. Erano in pochi a lavorare per un salto di qualità nell’organizzazione dell’attività giudiziaria: Rocco Chinnici prima e Antonino Caponnetto definirono e consolidarono il ruolo del pool antimafia, ma, intanto, le cosche si combattevano in campo aperto tutti i santi giorni e venivano trucidati numerosi servitori dello Stato.

Solo nel settembre del 1982 fu introdotta nell'ordinamento penale la fattispecie autonoma del delitto di “associazione per delinquere di stampo mafioso”, il 416 bis. In quello stesso anno erano stati uccisi Pio La Torre (il 30 aprile), segretario regionale del Partito Comunista e promotore insieme a Rognoni della legge che introduceva il reato, e il prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, il 3 settembre.

La novità consentì, nel tempo, un’offensiva giudiziaria molto più efficace, in grado di avere una visione complessiva degli intrecci tra le azioni tipicamente criminali e quelle che infiltravano e contaminavano il sistema economico, privato e pubblico. Cosa Nostra rispose con la stagione delle stragi, ammazzando nel 1992 Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, gli agenti di scorta e piazzando bombe a Firenze, Roma e Milano, nel 1993, dopo che era stato introdotto il regime del 41-bis, il carcere duro per i mafiosi.

Grazie a una straordinaria capacità di resilienza, le organizzazioni criminali di stampo mafioso hanno sempre trovato nuove forme di evoluzione e di adattamento: con le espressioni “mafia dei colletti bianchi” e “zona grigia” sono state definite le aree di contiguità, permanenti o temporanee, che consentono da decenni una presenza incisiva e spesso asfissiante di clan, cosche e ‘ndrine nel sistema economico del Paese. E anche in questo caso l’aggiustamento del tiro è arrivato molto dopo.

Ci volle infatti una sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite nel 1994 per superare le resistenze rispetto all’introduzione del reato di concorso esterno eventuale nell’associazione mafiosa. Insomma, l’adattamento del quadro normativo e giuridico è sempre scaturito da processi lenti di assimilazione di una realtà che era invece in stadi evolutivi già molto avanzati. Ecco perché continuare a riflettere su cosa sia la mafia, un batterio che trova il modo di adattarsi al vaccino inoculato nel corpo sociale, può essere utile, almeno per due motivi: accorciare i tempi di reazione dello Stato e scongiurare letture riduzioniste o negazioniste di fenomeni che presentano chiaramente tratti di mafiosità.

Questo accade nel Salento, per esempio. Tre i comuni commissariati per pericolo di infiltrazioni mafiose negli ultimi anni: Parabita (che da pochi mesi ha un nuovo consiglio comunale), Sogliano Cavour, Surbo (si torna al voto in primavera). Sotto esame, poi, ci sono gli atti delle amministrazioni di Carmiano e di Scorrano. Nel primo caso la decisione del ministero degli Interni dovrebbe arrivare a breve, nel secondo la commissione prefettizia si è insediata da un paio di mesi per la fase istruttoria.

Dalla disarticolazione di molti dei clan storici attivi in provincia di Lecce, grazie ad una meritoria e strenua attività giudiziaria, è nato un mosaico meno attento alle scale gerarchiche ma assai vivace sia nei tentativi di rigenerazione attorno al traffico degli stupefacenti che nei rapporti con potenti organizzazioni di altre regioni che, grazie all’enorme liquidità a disposizione, si permettono nel Salento possibilità di investimento nel settore turistico e ricettivo, per esempio. Non si tratta di impressioni, ma di indicazioni che compaiono nelle relazioni semestrali che la Direzione Investigativa Antimafia presenta al Parlamento. Nell’ultima, relativa alla seconda parte del 2018, si fa riferimento oltre che ai commissariamenti, all’elevato numero di misure di interdizione emanate dalla prefettura nei confronti di soggetti economici considerati direttamente riconducibili a gruppi criminali o a singoli esponenti oppure ritenuti borderline.

“Diverse attività investigative e pronunciamenti giudiziari – è la chiusura di un paragrafo della relazione - dimostrano come anche in diverse località pugliesi si sia ormai radicata un'area grigia in cui si incontrano mafiosi, amministratori, liberi professionisti e apparati della pubblica amministrazione”. Sono parole da tenere in grande considerazione da parte di chi vuole dare una lettura aggiornata dei fenomeni locali, rinunciando alla tentazione di aderire a interpretazioni politicamente corrette ma, probabilmente, troppo passive. La mafia nel Salento esiste ed è pure, stando sempre alle relazioni, in buona salute, tutto sommato.

Ribadito questo, viene da chiedersi se, per caso, oltre al concetto di mafia, nelle sue varie articolazioni, non vada indagato con più accuratezza di quanto fatto fino a oggi quello di “mafiosità” inteso come mutuazione di modelli e condotte tipiche dei sodalizi criminali da parte di gruppi – in ambito politico, economico e amministrativo – che, aggirando le regole della vita pubblica attraverso un esercizio discrezionale del potere, ottengono arricchimento, opportunità economiche e capacità di influenza, ambiti tutti preclusi a coloro che rispettano la legalità. Si tratta di una questione da affrontare, innanzitutto, sul piano culturale, con un approccio che tenga insieme la complessità dei piani che si intrecciano.

Anche dal punto di vista strettamente penale, tuttavia, può essere utile interrogarsi sull’utilità di una evoluzione delle norme, proprio nel solco di quel percorso che ha portato, nel tempo, a messe a fuoco sempre più precise rispetto ai fenomeni criminali che si intendeva perseguire con maggiore efficacia.

In altre parole, in assenza del vincolo associativo di stampo mafioso e anche del concorso esterno, è possibile e utile, oggi, definire un nuovo profilo che sia determinante per qualificare  corruzione e reati simili in senso mafioso? È sufficiente l’aggravante del metodo mafioso, che si può applicare anche alle fattispecie comuni, per dare il senso della distorsione che si imprime allo spazio della convivenza civile e del mercato? Ancora: la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento che ne deriva – elementi fondamentali per la ricorrenza del 416 bis – non sono poi assimilabili alla violenza psicologica e allo stato di sudditanza che deriva dal fatto di scambiare un comune diritto, tanto più legato allo stato di bisogno, per un favore?

Non è più il tempo di negare l’evidenza: non c’è solo la mafia che fa affari contando sulla disponibilità della classica “zona grigia”, fatta di imprenditori e professionisti disposti a mettere le loro competenze a disposizione delle strategie economico-finanziarie dei clan in cambio di laute parcelle, ma c’è anche una mentalità mafiosa che ha ispirato culturalmente segmenti di apparati pubblici, di politica e di società, parlando il linguaggio più universale, quello del potere e del denaro. Insomma, ci si può comportare da mafiosi senza formalmente esserlo.

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