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Nessun atto falso, titoli edilizi ok. Il Tar legittima costruzione della palazzina

Accolto il ricorso della Edilcon costruzioni alla quale il Comune aveva annullato i permessi e ordinato la demolizione del complesso di via Ugento. Archiviata anche l’inchiesta penale

GALLIPOLI - Dopo le contestazioni mosse a seguito degli accertamenti dell’autorità giudiziaria e la revoca dei permessi edilizi da parte dell’ufficio tecnico comunale per la realizzazione (il palazzo era quasi ultimato) di una nuova palazzina residenziale tra via Brindisi e via Ugento, arriva la riabilitazione da parte dei giudici amministrativi. E anche la relativa ordinanza di demolizione, impugnata dalla società ricorrente, la Edilcon costruzioni srl, viene annullata dalla sentenza di merito del Tar di Lecce che esclude qualsiasi attestazione di falsità nella presentazione della documentazione finalizzata al rilascio dei relativi titoli edilizi.

I giudici amministrativi della prima sezione del Tar hanno posto il sigillo sull’intervento edilizio realizzato tra via Brindisi e via Ugento, a Gallipoli, e che ha determinato la sostituzione e la permuta di un vecchio caseggiato con un edificio su più livelli destinato ad ospitare appartamenti moderni ad uso residenziale. Complesso edilizio sul quale, a seguito di un esposto, si erano attivate le verifiche da parte dell’autorità giudiziaria che avevano portato all’avvio di un'inchiesta penale e del relativo processo per il presunto caso di abuso edilizio e alla revoca da parte degli uffici comunali di tutte le autorizzazioni e i titoli urbanistici.

“Il Comune non può fare marcia indietro e annullare i titoli edilizi, permessi di costruire o la Scia, se il fabbricato è già stato completamente realizzato e se non viene neanche esplicitato un interesse pubblico da tutelare”. E’ questo, in sintesi, il principio affermato nella sentenza con la quale i giudici, accogliendo il ricorso proposto dagli avvocati Pietro e Antonio Quinto per conto della società Edilcon costruzioni srl, hanno annullato i provvedimenti con i quali il Comune di Gallipoli aveva disposto il ritiro delle Scia edilizie in forza delle quali era stato edificato il nuovo complesso e ne aveva ordinato anche la demolizione. La vicenda della palazzina è stata molto dibattuta in ragione della portata dell’intervento e per la relativa collocazione a ridosso del centro cittadino.

La realizzazione del nuovo condominio, che è stata possibile attraverso l’applicazione delle regole sui bonus volumetrici previsti dal Piano Casa, risale allo scorso anno dopo la presentazione da parte della società costruttrice di una Scia e di due successive varianti, sulle quali, a seguito dell'istruttoria comunale, non era emersa, inizialmente, alcuna obiezione. Solo a lavori quasi ultimati, dopo la presentazione di alcuni esposti e dell’attività di polizia giudiziaria disposta dalla procura, il Comune ha deciso di far sospendere i lavori disponendo una verifica dei contenuti del progetto, e successivamente ha ritirato i permessi ed ordinato il ripristino dello stato dei luoghi (entro tre mesi dalla notifica dell’ordinanza), contestando la realizzazione di una superficie coperta maggiore di quella consentita e l’utilizzazione di criteri di calcolo non conformi ai regolamenti edilizi. Per la stessa questione si è aperto parallelemante un procedimento penale innanzi al Tribunale di Lecce che ha visto coinvolto il titolare della società e il progettista per l’ipotesi di falsificazione degli elaborati presentati all’ufficio tecnico, procedimento che è stato poi archiviato.

Contro i provvedimenti comunali la società Edilcon ha proposto ricorso al Tar con i propri legali, evidenziando “l’irragionevolezza dell’iniziativa”, intervenuta fuori tempo massimo e senza tenere conto degli effetti ormai consolidati, e dimostrando la piena correttezza della soluzione progettuale anche sulla base di un’articolata perizia tecnica e di una indagine storica del fabbricato preesistente. Tesi condivisa anche dai giudici amministrativi  che hanno affermato come nella circostanza “risulta decisivo il fatto che, se è vero che il mero decorso del tempo non consuma il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio da parte dell’amministrazione, è anche vero che quell’annullamento deve intervenire sempre in un termine ragionevole e deve essere supportato da un interesse pubblico attuale, elementi che non ricorrono nella vicenda”.

Nella sentenza è stato altresì osservato che gli elaborati progettuali “non sono affatto inficiati da profili di falsità e che i criteri di realizzazione del complesso scaturiscono da un corretto sviluppo dei volumi preesistenti”. La decisione è di particolare importanza secondo i legali della Edilcon costruzioni perché ha messo dei punti fermi valevoli per ogni attività edilizia: ovvero “il potere di autotutela di cui dispone l’amministrazione su ogni atto in precedenza rilasciato deve obbligatoriamente essere esercitato nel rispetto dell’affidamento derivante dai lavori in concreto posti in essere nel tempo senza contestazione. Si può, poi, intervenire solo in presenza di un interesse pubblico attuale e questo interesse deve essere valutato e prospettato con chiarezza, non potendo consistere nell’implicito ripristino della legalità”.

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