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Giovedì, 28 Marzo 2024
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“Nessun disturbo della quiete pubblica”. Assolti i titolari dello Spinnaker

Con una recente sentenza i giudici del tribunale di Lecce non hanno ravvisato alcuna violazione da parte dei titolari del noto locale della movida idruntina per le serate in musica. L’esposto partito da nove residenti del centro storico

OTRANTO - Le serate a ritmo di musica dello “Spinnaker Lounge” di Otranto non hanno arrecato alcun disturbo alla quiete pubblica e per questo i titolari del locale non hanno commesso alcuna reato meno che mai sotto il profilo penale. E’ questa la determinazione della recente sentenza del giudice  Fabrizio Malagnino del tribunale di Lecce che ha assolto con formula piena, “perché il fatto non sussiste”, i due titolari del locale di ritrovo della movida idruntina.

A giudizio erano infatti finiti fratelli Stefano e Massimiliano Cantoro, difesi dall’avvocato Mauro Finocchito, a seguito dell’esposto-denuncia mosso nei confronti dei co-amministratori della società proprietaria del noto locale da nove residenti del centro storico di Otranto. Lo “Spinnaker Lounge” si trova nel borgo antico in corrispondenza della Torre Matta, lungo la passeggiata panoramica del bastione dei Pelasgi che conduce dal castello al lungomare degli Eroi. Si tratta dei luoghi principali dello “struscio” notturno idruntino durante la stagione turistica, battuti da sciami di turisti, e soprattutto da quelli più giovani, per via della presenza di molti dei locali notturni di maggior richiamo. Da anni in quella zona si dibatte su quale esigenza debba prevalere tra quella, sacrosanta, al riposo dei residenti nel centro storico e quella, altrettanto meritevole di tutela, degli operatori turistici e degli stessi turisti che si riversano in massa, durante la stagione estiva, tra vicoli e viuzze del centro storico ed in particolare lungo la passeggiata del bastione con vista sul porto della città.

Per individuare un punto di compromesso, l’amministrazione comunale di Otranto ha dapprima fatto predisporre ed approvato un Piano di zonizzazione e risanamento acustico del territorio comunale, col quale sono stati stabiliti i limiti massimi di emissione sonora per ciascuna zona della città, e poi, nella persistenza di contestazioni circa la natura troppo ampliativa o, viceversa, troppo restrittiva dei divieti, a seconda che le contestazioni provenissero dai residenti o dagli operatori economici, ha, con apposita ordinanza, stabilito, da un lato, che le riproduzioni musicali dei locali di somministrazione dovessero mantenersi, di regola, a livello di musica di sottofondo. Al contempo prevedendo, tuttavia, la possibilità di una serie di deroghe per vere e proprie serate di intrattenimento, cioè con riproduzioni sonore a volumi più sostenuti, in alcuni giorni della settimana da concordarsi previa richieste di autorizzazione da presentarsi di volta in volta all’ufficio tecnico comunale e con obbligo di segnalazione alla questura, comunque subordinate a limiti di decibel a seconda degli orari.

Neppure questa via mediana, tuttavia, ha acquietato le polemiche, soprattutto da parte dei residenti nelle zone più sensibili, i quali, soprattutto nelle serate in deroga, hanno continuato a tempestare le forze dell’ordine di richieste di interventi sul presupposto che il livello sonoro dei locali andasse oltre la normale tollerabilità e disturbasse il loro riposo.

Da qui è nato l’ennesimo esposto contro lo Spinnaker da parte di alcuni residenti i quali, con l’ausilio di una perizia fonometrica “a sorpresa” commissionata ad un tecnico di loro fiducia, avevano trascinato in tribunale i titolari del locale chiedendone la condanna per le violazioni delle norme sulla tutela e per il disturbo della quiete pubblica. I due fratelli, assistiti dalll’avvocato Mauro Finocchito, si sono difesi contro i denuncianti, costituitisi parti civili, e contro il pubblico ministero, che ne aveva chiesto il rinvio a processo, con vari argomenti. Anzitutto, hanno affermato di avere rispettato il valore limite di emissione fissato dai provvedimenti comunali, entro i quali deve presumersi la legalità della loro azione. In secondo luogo, hanno censurato la “non scientificità” del metodo di misurazione adottato dalla perizia commissionata dalle parti civili ed hanno prodotto nel processo una controperizia per dimostrarlo. Per concludere, infine, la difesa ha argomentato anche come “il riposo disturbato” di qualcuno non valesse a concretizzare il più generale ed ampio concetto di disturbo della quiete pubblica generale nella fattispecie non dimostrato. Concetti che il tribunale ha dimostrato di condividere e recepiti nella sentenza che ha assolto i titolari dello Spinnaker con la formula piena.

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