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"Paralisi dell'Accademia dovuta a scelte sbagliate": l'affondo dei sindacati

Dura replica di Cgil e Uil al direttore dell'Accademia di Belle arti, Rollo: "Inadeguatezza politica e organizzativa; mancanza di relazioni sindacali e di contrattazione"

LECCE - “Caro direttore Andrea Rollo, non ha studiato. La paralisi dell’Accademia delle Belle arti di Lecce è il risultato di tre anni di assenza d’iniziativa e di scelte sbagliate; è il risultato della mancanza di una visione di lungo respiro, causa una miopia e una inadeguatezza politica e organizzativa; è il risultato di tre anni di assenza del direttore dalle conferenze dei direttori delle accademie ed è il risultato della mancanza di relazioni sindacali e di qualsiasi programmazione in sede di contrattazione”.

Inizia così, con queste dure parole, la lettera che i sindacati Flc Cgil di Lecce e Uil Rua hanno inviato al direttore dell'Accademia in risposta al comunicato direttoriale di ieri, 12 giugno.

La presunta “paralisi” di cui parlano i sindacati avrebbe comportato che “il Consiglio accademico da tre mesi non riesce più a deliberare, che il Consiglio di amministrazione non si riunisce da circa un anno, che l’Accademia si trova senza l’approvazione del bilancio 2019, visto che è saltato anche l’ultimo Consiglio di amministrazione convocato arbitrariamente dal direttore”.

“Passi che un direttore possa non conoscere gran parte della normativa e delle leggi vigenti nel comparto Afam. Ma che un direttore non conosca nemmeno lo statuto dell’istituzione che governa, ci sembra veramente incredibile. Quanto, poi, alla teoria del complotto, caro direttore, se la poteva francamente risparmiare”, scrivono Rosa Savoia di Cgil e Tiziano Margiotta della Uil.

“Circa la triste vicenda della designazione della Terna da inviare al Ministero, al netto delle responsabilità per gli eccessivi ritardi nella gestione della procedura, ci limitiamo a sottolineare alcuni gli errori di miopia normativa, che hanno determinato il pasticcio dell’annullamento della delibera del Consiglio accademico del 3 giugno”, aggiungono loro.

“Premesso che, con propria nota del 5 maggio, il direttore, difformemente da quanto afferma nel comunicato “Al personale, agli studenti e ai sindacati” pubblicato il 12 giugno 2020, non ha semplicemente fatto “rilevare l’invalidità della seduta dell’organo del 3 giugno”, ma ha stabilito in maniera perentoria che “la seduta del Consiglio accademico non si considera valida” dopo aver “presa visione dell’articolo 14 del regolamento recante norme sulle elezioni e sul funzionamento della Consulta degli Studenti”, si legge nella lettera

“Peccato che al direttore sia sfuggito di prendere visione dell’articolo 27 comma 6 dello statuto dell’Accademia di Belle arti di Lecce, dove si stabilisce che “Le dimissioni di un componente da un organo collegiale producono il loro effetto dopo la presa d’atto dell’organo competente”, puntualizzano i sindacalisti.

Margiotta e Savoia chiedono: “Il direttore e il Consiglio accademico hanno preso atto delle dimissioni dello studente dimissionario? Diversamente le dimissioni non producono il loro effetto e, pertanto, la decisione assunta in maniera solitaria dal direttore, di invalidare la seduta del Consiglio accademico, sarebbe gravemente illegittima”.

“Circa la convocazione del Consiglio di amministrazione – proseguono i due - il direttore, nell’esercizio elementare della lettura dei disposti normativi, prende lucciole per lanterne. Che sia colpa dello stress da sovrapposizione di ruoli o che sia dovuto alla indisponibilità di un direttore amministrativo, sta di fatto che il direttore non riesce proprio a capire la differenza tra il potere di presiedere un Consiglio di amministrazione e il potere di convocare il medesimo organo”.

E ancora: “Allo stesso tempo, sembra non comprendere la differenza fondamentale tra vigenza e vacanza della figura del presidente del Consiglio di amministrazione. Nel primo caso è possibile sostituire il presidente vigente, in sua assenza, quale esercizio di supplenza, solo allo scopo di presiedere una seduta convocata dal Presidente in carica. Nel secondo caso non è possibile sostituire il presidente vacante, poiché un organo vacante, in quanto non individuato, non potrà essere assente”.

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