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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Sala scommesse, Tar sospende chiusura. “Una scuola di danza non è assimilabile a luogo sensibile”

Accolta la richiesta di sospensiva della Planet Bet di via D’Annunzio a Lecce per la quale il Comune aveva chiesto la chiusura per la vicinanza ad un centro di danza. Udienza di merito il 2 ottobre

LECCE – Sospesi dal Tar di Lecce gli effetti della recente ordinanza di chiusura della sala di scommesse ippiche e sportive “Planet Bet” di via Gabriele D’Annunzio a Lecce. E’ quanto hanno disposto i giudici amministrativi della terza sezione del Tar con l’ordinanza di sospensiva depositata questa mattina e che ha accolto la richiesta dei legali della titolare della sala slot che avevano impugnato il provvedimento del 26 febbraio scorso del Comune di Lecce che aveva ordinato (su indicazione anche della questura e in seguito a sopralluogo della polizia locale nell’ottobre scorso)  la chiusura immediata della sala scommesse in relazione ai divieti richiamati dalla legge regionale in materia. L’udienza di merito è stata fissata per il prossimo 2 di ottobre, ma al momento la ricorrente, assistita dagli avvocati Giovanni Calabro e Giuseppe Milli, ha già ottenuto la sospensiva dell’ordinanza firmata dal dirigente del settore “Politiche culturali, valorizzazione monumentale, Sviluppo economico e attività produttive, spettacolo, sport, turismo, centro storico e archivio storico”.

Una disposizione giudiziaria che, pur nella sua misura cautelare, potrebbe già costituire giurisprudenza nelle analoghe controversie che da tempo vedono contrapposte le amministrazioni comunali e i gestori delle sale scommesse e video lotterie in applicazione dei nuovi divieti imposti dalla normativa regionale e nazionale sulle distanze dai luoghi sensibili, quali scuole, asili e parrocchie. Il caso in questione, che riguarda l’ordinanza comunale di chiusura della sala della Planet Bet, era maturato in quanto il locale era stato considerato troppo vicino ad una scuola di danza frequentata da giovanissimi che si trova nel raggio di poche centinaia di metri nella zona. Ma i legali dei gestori con il loro ricorso hanno subito eccepito (così come fatto con le memorie difensive inviate agli uffici comunali dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo) una “errata interpretazione e applicazione della norma”, chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Comune.                 

Il Tar ha inteso accogliere richiesta della ricorrente rilevando che “la citata norma regionale appare riferirsi, con carattere di tassatività, a luoghi tendenzialmente aperti al pubblico o in cui vengono svolti servizi, lato sensu, pubblici o, comunque, attività di primario rilievo pubblicistico. Non sembra, quindi, che il menzionato articolo 7, comma 2 della legge regionale 43/2013 includa nel novero dei cosiddetti luoghi sensibili anche le associazioni private, sia pure svolgenti attività rivolte a fasce di età giovanile. Inoltre, considerato pure che il fenomeno della libera aggregazione privata è estremamente diffuso e capillare, nei più disparati settori, nonché a carattere contingente e variabile nell’organizzazione e nelle finalità, l’opposta interpretazione, rendendo oltremodo gravoso ed eccessivamente ampio il divieto in questione, potrebbe portare ad esiti paralizzanti dell’attività economica, come quella svolta dalla ricorrente, comunque, lecita, con i conseguenti possibili profili di incostituzionalità della disposizione regionale medesima.

Nella fattispecie” conclude la valutazione del Tar, “il centro di danza gestito dall’associazione sportiva dilettantistica contro interessata, essendo assimilabile ad una palestra privata o, comunque, ad una struttura privata che offre attività sportive accessibili ai soli associati, non sembra rientrare tra i cosiddetti siti sensibili”. La normativa regionale come noto, nega, in linea generale, l’autorizzazione all’esercizio delle sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco lecito “nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”.

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