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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Scopo di lucro e mutualismo coesistono: sentenza storica per le cooperative

I due obiettivi non sono inconciliabili: a dirlo è il Tar di Lecce che ha dato ragione a Edilcoop Salentina, colpita da un provvedimento di scioglimento

LECCE – Mutualismo da una parte, profitti dall'altra. La tradizionale divisione dei due scopi, nel caso di una società cooperativa, è stata superata dal Tar di Lecce che, con una sentenza della I sezione, “ha affermato un importante principio di diritto, destinato ad avere un forte impatto sui modelli di gestione dell’attività cooperativa,  secondo il quale l’esercizio di un’attività commerciale, ed il relativo intento di lucro, non sono inconciliabili con lo scopo mutualistico”.

A dirlo è l'avvocato Pietro Quinto che ha difeso una delle più antiche cooperative edilizie locali, la Edilcoop Salentina.

Il ministero dello Sviluppo economico aveva chiesto di sciogliere la cooperativa perché, a suo dire, era venuto meno il requisito della mutualità dinanzi ai ricavi ottenuti dalla gestione di impianti fotovoltaici.

Dopo che l'amministrazione è stata azzerata ed è stato nominato un liquidatore, la Edilcop ha impugnato il decreto di scioglimento. E ha dimostrato, in sede legale, come negli anni avesse mantenuto il requisito della mutualità.

L’avvocato Quinto ha anche stigmatizzato il comportamento del ministero che “non aveva assegnato un termine per sanare le presunte irregolarità ma aveva direttamente proceduto all’applicazione della sanzione massima dello scioglimento”.

Alcuni soci della Cooperativa hanno scelto di sostenere le ragioni del ministero, pur avendo in parte rinunciato all'intervento in opposizione.  Altri ancora, più numerosi e difesi dall'avvocato Gaetano Messuti, hanno difeso la Cooperativa.  

Il Tar di Lecce alla fine ha dato ragione a Edilcoop, accertando la sussistenza del requisito della mutualità prevalente. Il ministero ed i soci oppositori della cooperativa sono stati condannati in solido a pagare le spese del giudizio.

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