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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Galatina

Cade la proroga di un anno della libertà vigilata per Luigi Otello Coluccia

Il Tribunale di sorveglianza ha accolto l'appello proposto dal legale dell'uomo. Ritenute troppo blande alcune assenze riscontrate sul luogo di lavoro autorizzato a frequentare per ritenere il 73enne ancora socialmente pericoloso

LECCE – I giudici del Tribunale di sorveglianza di Lecce (presidente Silvia Dominioni, relatrice Michela De Lecce; esperte Mariangela Bandello e Rosanna Cavallo) hanno revocato la proroga di un anno della libertà vigilata a carico di Luigi Otello Coluccia, 73enne di Galatina. Nell’aprile scorso era stata estesa dal magistrato di sorveglianza, sulla scorta di alcuni indicatori, in primis relazioni del commissariato di polizia galatinese, che in tre circostanze non l’aveva trovato sul posto di lavoro, in una pescheria di Cutrofiano. Ma per il Tribunale, si è trattato di circostanze troppo blande per giustificare la sussistenza di una pericolosità sociale di Coluccia. E’ stato quindi accolto l’appello presentato per conto dell’uomo dall’avvocato Carlo Martina.

La vicenda nasce da lontano

Per comprendere da dove nasca la vicenda, bisogna partire da tempi remoti. Nel 2004 il Ros dei carabinieri eseguì una storica operazione antimafia, ribattezzata “Grifone”, mirata sul clan Coluccia con fulcro a Noha, eseguendo quarantanove arresti. Nell’ambito della vicenda, Luigi Otello Coluccia era stato condannato alla pena accessoria della misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni, sospesa durante il periodo di detenzione terminato il 28 dicembre del 2016. 

Fissata l’udienza per la verifica della persistenza della pericolosità sociale, a dicembre del 2017 il magistrato di sorveglianza aveva ridotto la durata della libertà vigilata a due anni, ulteriormente diminuita a un anno dopo appello. La diminuzione del periodo era stata determinata anche dallo svolgimento dell’attività lavorativa presso una pescheria. Qui, Coluccia si doveva occupare delle pulizie finali.

Va considerato che era autorizzato a recarsi sul luogo dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13, ma essendo al di fuori del suo comune di residenza (Galatina) e non avendo patente, che gli è stata sospesa proprio per via dei fatti giudiziari, ha sempre dovuto adeguarsi, di volta in volta rimediando passaggi.  Durante alcuni controlli, era quindi successo che in tre circostanze non fosse reperito sul posto di lavoro. In almeno una circostanza, la risposta non sarebbe stata convincente: costretto a recarsi in un ambulatorio medico, riscontrato però chiuso dalla polizia.  

Pericolosità sociale: la nuova udienza

Alla scadenza della pena accessoria, a marzo del 2019, è stata quindi fissata una nuova udienza per la verifica della persistenza della pericolosità sociale, presupposto necessario per l'applicazione o la proroga della libertà vigilata. Il magistrato di sorveglianza, all'udienza del 9 aprile scorso, ha ritenuto che l'assenza dal posto di lavoro fosse sintomatica di quella persistenza e ha prorogato la misura di un anno.

In appello, la difesa ha lamentato che il giudice non avesse tenuto conto dell'assoluzione con formula piena di Coluccia nell'ambito dell'operazione “Contatto”, considerandolo l’unico elemento, in realtà, dell'attualità della pericolosità sociale nel 2017, e del fatto che il contratto di lavoro prevedesse una prestazione “a richiesta” da svolgersi nell’arco di un’ora. La pescheria che lo ha assunto, infatti, commercia esclusivamente pescato fresco. Terminato il prodotto, sorge la necessità della pulizia finale per la quale è sufficiente anche meno di un’ora di lavoro.

Per i giudici ininfluenti le assenze dal lavoro

Il Tribunale di Sorveglianza ha condiviso la tesi difensiva e ha decretato l'ininfluenza delle assenze dal posto di lavoro rilevate, dichiarando cessata la pericolosità sociale dell’uomo e revocando la proroga di un anno della libertà vigilata.  

Un passaggio dell’ordinanza, quello finale, è particolarmente esplicativo: “Simili profili si traducono […] nella mancata fruizione dell'autorizzazione ricevuta che, in assenza di prova della violazione di una reale prescrizione (per esempio, della sua presenza in luogo diverso da quello di lavoro e da quello di residenza), non può, da sola, implicare un giudizio di persistenza di pericolosità. A ben vedere, infatti, non c'è altro che non siano i precedenti penali del soggetto e le riportate incongruenze rispetto alla prestazione lavorativa, che era stato autorizzato ad effettuare, ma ciò è davvero poco per sostenere che Coluccia è ancora pericoloso per la collettività”.

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