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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Condannata Inarcassa a riconoscere diritto di versare contributi previdenziali dopo oltre 30 anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccePrima

CONDANNATA INARCASSA A RICONOSCERE IL DIRITTO A VERSARE I CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI DOPO 30 ANNI DAL 10.09.1980 AL 18.10.1984

Alla C.A. della redazione,
rivoluzionaria sentenza del Giudice del Lavoro Dott. Brocca del Tribunale di
Brindisi.
La Cassa degli Ingegneri ed architetti è stata condannata a riconoscere LA
FACOLTà DI VERSARE I CONTRIBUTI PER LA RICONGIUNZIONE DOPO CIRCA 30 ANNI.
oltre
al pagamento delle spese legali
il ricorso presentato dall'avvocato malerba antonio del foro di Lecce per
l'ing. Francesco Custodero, contro Ministero Istruzione difeso dall'Avvocatura
di stato L'inps difeso daglia Avvocati Bove e Mattia ed Inarcassa difesa dagli
Avvocati Massimo Luciani e Massimo Togna del foro di Roma ha trovato
accoglimento nonostante il lunghissimo tempo intercorso per il riconoscimento
dei contributi che sono stati riconosciuti dopo trenta anni e più
considerando
gli interessi dalla data della sentenza 2014.
Sintesi dei fatti più significativi. L'Ing. Custodero in data:
1) 27/08/1976 si iscriveva all'albo ingegneri e alla Cassa nazionale.
2) 08.08.1980 versava alla Cassa i contributi previdenziali e assistenziali
per anni dal 1976 al 1979 a mezzo ruolo esattoriale.
3) 02.05.1980 chiedeva alla Cassa la sospensione contributiva dal 12.11.1979
al 09.09.1980 per attività didattica saltuaria.
4) 26.02.1983 chiedeva alla Cassa di invio bollettini per contributo
soggettivo di previdenza.
5) 18.10.1984 veniva immesso in ruolo come docente a tempo indeterminato.
6) 31.12.1985 chiedeva la cancellazione dalla Cassa a decorrere dal 18.10.1984
e sollecitava la regolarizzazione contributiva dal 27.08.1976 al 18.10.1984.
7) 30.09.1987 comunicava alla Cassa i redditi professionali per gli anni dal
1982 al 1985.
8) 09.04.1990 ai sensi L. 45/90 chiedeva al Provveditore agli studi di Bari la
ricongiunzione del periodo assicurativo dal 27.08.1976 al 18.10.1984.
9) 30.06.1990 comunicava alla Cassa di aver inoltrato domanda di
ricongiunzione al Provveditorato agli Studi di Bari.
10) 28.10.2006 presentava a Inarcassa ricorso amministrativo per la
regolarizzazione della propria posizione previdenziale essendo in regola con
quella assistenziale.
11) 31.10.2006 la Inarcassa comunicava che la documentazione non era più
disponibile presso gli archivi.
12) 05.01.2007 Inarcassa comunicava " il periodo dal 1980 al 1984 non
risultava essere più utile ai fini previdenziale per intervenuta
prescrizione".
Merito
1)La domanda di ricongiunzione fu presentata in data 09.04.1990;
2)INARCASSA ha calcolato l'importo delle somme da versare a conguaglio per i
soli contributi previdenziali per il periodo dal 10.09.1980 al 18.10.1984,
3)Il Ministero non ha prodotto, nonostante le reiterate richieste del Giudice
i propri conteggi relativi al periodo contestato.
4)L'Ing. Custodero, ove INARCASSA avesse riconosciuto il suo diritto, sarebbe
andato in pensione già nel 2006, con i requisiti minimi ( anni 35 di servizio
e
57 di età) avendo 35 anni di servizio (con la ricongiunzione) e 59 anni di
età.
La Cassa ha provveduto a riscuotere i contributi sia previdenziali che
assistenziale per gli anni dal 1976 al 1979 a mezzo ruolo esattoriale mentre
ometteva di provvedere alla regolarizzazione e alla riscossione a mezzo ruoli
esattoriali dei soli contributi previdenziale relativi al periodo dal
10.09.1980 al 18.10.1984 essendo in regola con i versamenti dei contributi
assistenziali (art.4 dpr.30.05.1975 n.301).
Non ha riconosciuto la prescrizione come richiesto dall'Inarcassa dei periodi
contributivi come richiesto dal ricorrente.
 

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