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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Ugento

Contratti preliminari, importante pronunciamento della commissione tributaria leccese

Nuovo capitolo giudiziario sfavorevole per l'erario, soccombente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, che ha sancito una serie d'importanti principi in materia di contratti preliminari ed importi assoggettati ad Iva. I giudici tributari salentini hanno annullato un avviso di accertamento di oltre un milione di euro per l'anno 2007

LECCE – Nuovo capitolo giudiziario sfavorevole per l’erario, soccombente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, che ha sancito una serie d'importanti principi in materia di contratti preliminari ed importi assoggettati ad Iva. Con la sentenza numero 2565 del 2015, infatti, i giudici tributari salentini hanno accolto un ricorso da parte della Costa del Salento di Ugento srl (che gestisce un villaggio turistico), assistita dall'avvocato Maurizio Villani, e hanno annullato un avviso di accertamento di oltre un milione di euro per l’anno 2007.

La società, in sede contenziosa, è riuscita a dimostrare di avere regolarmente dichiarato i ricavi in base alla registrazione dei vari contratti, contrariamente a quanto riteneva l’ufficio che faceva riferimento agli importi dei semplici contratti preliminari.

In sostanza, l'azienda ha scrupolosamente rispettato la normativa fiscale, dimostrando la propria correttezza contabile anche con una perizia giurata mai contestata dall’ufficio, anche perché come più volte chiarito dalla giurisprudenza e dalla stessa amministrazione finanziaria, la caparra confirmatoria non può mai considerarsi pagamento anticipato del prezzo e le somme versate a tale titolo non possono mai essere assoggettate ad Iva, almeno fino a quando, all’atto della stipula del contratto definitivo, non siano eventualmente imputate al corrispettivo della cessione, come la società ricorrente ha dimostrato con i vari allegati da me depositati e mai contestati dall’ufficio.

Inoltre, la società ha eccepito che l’eventuale accoglimento delle tesi dell’ufficio avrebbe determinato una illegittima duplicazione di imposta, vietata dall’articolo 163 del testo unico imposte sui redditi (Tuir). Questa sentenza, sottolinea Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, è importante perché fa da guida alle registrazioni contabili delle imprese e delle società nonché alle redazione delle relative dichiarazioni fiscali.

Sul fronte della Tarsu, invece, i giudici tributari di Lecce hanno totalmente annullato la cartella esattoriale del 2011 notificata alla Caroli Hotels Srl di Gallipoli, sempre su ricorso predisposto dall'avvocato Maurizio Villani. L’annullamento è stato determinato dal fatto che il Comune di Gallipoli non aveva impugnato la sentenza per l’anno 2004, con la quale i giudici tributari avevano stabilito che gli alberghi ai fini Tarsu devono essere parificati alle civili abitazioni e, quindi, la tassazione è sensibilmente inferiore.

Non avendo impugnato la precedente sentenza, si è formato il cosiddetto giudicato esterno che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, fa stato per tutti gli anni.

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