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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Otranto

Cooperativa le toglie casa: restituita dal Tribunale

Socia di una cooperativa edilizia viene esclusa da un appartamento prenotato ad Otranto per questioni matrimoniali. Ricorre al Tribunale civile che accoglie le richieste e riconsegna l'abitazione

Il Tribunale Civile di Lecce, presieduto da Vincenzo Brancato, ha accolto il ricorso della socia di una cooperativa edilizia che si era vista escludere dall'assegnazione di un villino ad Otranto per motivi legati alla propria condizione matrimoniale. Ecco i fatti: la cooperativa "Abitare", con sede in Cavallino, aveva realizzato ed ultimato nello scorso anno un vasto complesso residenziale comprensivo di 48 villini nei pressi della stazione delle Ferrovie Sud-Est. L'intervento era frutto di un accordo di programma stipulato tra il comune di Otranto e la Regione Puglia ai sensi del decreto legislativo numero 152/91, norma che aveva promosso un programma straordinario per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che fossero stati trasferiti per esigenze di servizio.

Ma essendo cambiate le finalità originarie per la destinazione degli alloggi, con legge numero 21/2001, era stato espressamente previsto che questi "in mancanza di richieste da parte dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sono assegnati sulla base delle norme relative all'edilizia residenziale pubblica vigenti in ogni regione". La socia in questione - come tanti altri soci - aveva legittimamente approfittato della "mancanza di richieste" di dipendenti delle forze dell'ordine e, nel gennaio 2001, si era iscritta alla cooperativa edilizia ed aveva prenotato uno dei 48 villini realizzati. Massima attenzione fin da subito era stata posta sulle procedure di assegnazione dei villini, in considerazione del valore notoriamente elevato del "mattone" nella località idruntina, che spesso può causare il rischio di speculazioni e raggiri. In questo contesto, la socia è stata penalizzata per una questione "coniugale": separatasi formalmente dal marito qualche anno dopo la prenotazione, ma prima dell'assegnazione degli alloggi da parte della cooperativa, si è vista esclusa come socia e privata della possibilità di ottenere la proprietà del villino costruito, tra l'altro, secondo le proprie indicazioni.

Il presupposto dell'esclusione era che, all'epoca della prenotazione dell'unità immobiliare di Otranto, il coniuge separato fosse già prenotatario di altro immobile di edilizia agevolata in altra città e non fosse consentito, quindi, alla moglie ottenere il trasferimento in proprietà dell'immobile prenotato in Otranto, benché, al momento dell'assegnazione i coniugi fossero legalmente separati. Dopo tutti questi anni, pertanto, la socia e le due figlie minorenni con lei conviventi si sono viste prive di qualsiasi soluzione abitativa. Da qui la scelta di rivolgersi all'avv. Mauro Finocchito e, mediante il suo studio, presentare ricorso al Tribunale Civile di Lecce per il sequestro giudiziario dell'immobile e la sua immediata consegna alla socia.

Il Tribunale, con provvedimento depositato il 31 marzo e notificato in questi giorni, ha condiviso la tesi dell'avvocato Finocchito secondo cui i presupposti prescritti dalla legge in materia di alloggi realizzati in regime di edilizia agevolata da cooperative devono esistere nel momento della assegnazione in proprietà dell'alloggio e non nel momento, antecedente, di prenotazione dello stesso. E poiché, al momento dell'esclusione della socia, i coniugi erano oramai ufficialmente separati, la cooperativa non avrebbe potuto escluderla e privarla del diritto al trasferimento in proprietà. Da qui, l'accoglimento del ricorso e l'ordine di immediata immissione in possesso della signora. Naturalmente l'avvocato Finocchito esprime soddisfazione per la propria assistita, in quanto il provvedimento del tribunale chiarisce un principio non sufficientemente nitido nella normativa regionale di settore, e che, se interpretato nei termini ipotizzati dalla cooperativa, si sarebbe risolto in una profonda ingiustizia in danno di chi, al momento del trasferimento della proprietà, si trova nel pieno possesso di tutti i requisiti di legge.

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