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Cronaca

Covid-19, “Il processo da remoto? Un modo per distogliere dai veri problemi”

Nel contributo dell’avvocato Amilcare Tana, l’analisi di queste settimane di stasi della giustizia, del dibattito sulla digitalizzazione delle udienze, e di una ripresa, oramai imminente, ma non adeguatamente programmata

LECCE - Nel lungo periodo di stasi pressoché totale della giustizia in Italia è sostanzialmente mancata, a mio avviso, una benché minima seria programmazione da parte del Ministero sulle modalità della ripartenza.

Già al momento della chiusura dei tribunali era ben chiaro a tutti, infatti, che alla riapertura le modalità di svolgimento dell’attività giudiziaria non sarebbero state quelle di prima.

Sarebbe stato, dunque, indispensabile progettare in concreto come fare ripartire la complessa macchina della giustizia, alla luce anche dell’esperienza maturata nella gestione sanitaria dell’epidemia da Covid-19.

A parte alcune lodevoli e frammentate iniziative dei singoli Uffici Giudiziari e, talvolta, dei singoli magistrati finalizzate, da un lato, a limitare alcuni formalismi francamente del tutto incomprensibili e, dall’altro, a fissare alcune linee guida per le celebrazioni dei processi dopo l’11 maggio, invece, nessuna indicazione precisa è venuta dal Ministero, se si esclude l’infelice idea, poi miseramente fallita, di far credere che tutto potesse come d’incanto risolversi grazie alla sola“remotizzazione” delle udienze.

Non è questa la sede per trattare nel merito gli innumerevoli problemi di legittimità, anche sul piano costituzionale e convenzionale, di tale forma di celebrazione virtuale di tutti i processi penali così come della assoluta singolarità della scelta di volere sperimentare una svolta così epocale per la giustizia in piena fase di emergenza.

Sul punto mi limito a consigliare di leggere un contributo del 30 aprile scorso (agevolmente scaricabile su: www.centrostudilivatino.it) di Alfredo Mantovano, magistrato giudicante di lungo corso, e attualmente Consigliere presso la Corte di Cassazione, nel quale - con straordinaria chiarezza e con grande passione civile – sono mirabilmente esposte le ragioni, giuridiche e oserei dire anche umane, per le quali l’istituzionalizzazione del processo penale da remoto sarebbe, anche dal punto di vista del giudicante, una sciagura per il nostro sistema.

L’infelice iniziativa del ministro ha scatenato, come era facilmente prevedibile, una forte reazione dell’avvocatura ma anche una significativa reazione ostile di larghi strati della magistratura che hanno costretto il legislatore, anche in ragione delle crescenti difficoltà di ordine pratico che si andavano manifestando, ad una clamorosa ritirata.

Al di là dei profili giuridici, infatti, sin dal primo momento è apparso chiaro a tutti coloro i quali hanno avuto una minima frequentazione dei palazzi di giustizia e, in particolare, delle aule in cui si svolgono le udienze penali (ma ciò vale anche per quelle civili istruttorie) come il processo “da remoto” vagheggiato nel co.12 bis dell’art. 83 del D.L. 18/20, come modificato in sede di conversione, fosse del tutto irrealizzabile, anche sul piano pratico.

I successivi eventi hanno confermato tale constatazione, trasformandola vicenda del processo da remoto in uno dei peggiori esempi di normazione improvvisata e schizofrenica dellaL'avvocato Amilcare Tana-3 storia repubblicana.

La disposizione in questione, introdotta in sede di conversione in Senato del decreto legge del 17 marzo e che non è stato possibile modificare nell’altro ramo del Parlamento, è, infatti, entrata in vigore lo scorso 29 aprile con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della legge di conversione (l. 24.4.2020, n. 27).

Senonché, a distanza di pochissime ore (per l’esattezza, meno di 24),quella svolta epocale della giustizia sbandierata ai quattro venti come la chiave di volta per la possibile ripresa in sicurezza dell’attività giudiziaria è stata sostanzialmente rinnegata dallo stesso legislatore che l’aveva trionfalmente annunciata.

Ciò è avvenuto con l’introduzione di una nuova disposizione normativa che ha depotenziato del tutto la precedente, considerato che la celebrazione dei processi penali con le modalità “da remoto” è stata ordinariamente esclusa per le udienze in cui siano previste la discussione finale, per quelle da celebrarsi in pubblica udienza o in camera di consiglio e per quelle nelle quali debbano essere ascoltati testimoni, parti, consulenti e periti, salvo che le parti vi acconsentano (art.3, co.1, lett. d, DL 30.04.2020, n. 28, in GU n. 111 del 30.4.2020). Questo disdicevole e incredibile balletto di norme, introdotte e cambiate nel volgere di poche ore, non è stato solo ridicolo ma ha prodotto ulteriori e pesanti effetti nefasti sui quali intendo soffermarmi.

La conseguenza più grave di questa inutile e, mi sia consentito, sconclusionata avventura nel mondo digitale portata avanti da improvvisati sperimentatori del nuovo è stata, a mio sommesso avviso, quella di distogliere l’attenzione di molti (ed ahimè anche degli avvocati) dal vero ed irrisolto nodo gordiano che si manifesterà in tutta la sua gravità il prossimo 11 maggio.

E’ oramai certo, infatti, che l’assetto operativo degli uffici giudiziari - sempre che si trovi l’accordo con i sindacati di categoria che è tutt’altro che facile (è di queste ore la comunicazione del rifiuto delle proposte ministeriali da parte delle sigle sindacali di Cgil, Cisl, e Uil) - rimarrà quello dell’attuale fase di emergenza e, soprattutto per ciò che riguarda i contatti con il pubblico (ivi compresi gli avvocati), l’accesso agli uffici sarà contingentato e sottoposto alle rigide regole di distanziamento sociale e di sicurezza applicate nel periodo di sospensione.

In altri termini, l’accesso in cancelleria o in segreteria sarà consentito solo su prenotazione, previa valutazione dell’urgenza di tale accesso, ed in base al numero delle richieste.

Tenuto conto che con ogni probabilità per ciascun ufficio sarà al massimo costituito un solo presidio abilitato al contatto esterno (cd. “front office”), è agevole concludere che, anche allargando i tempi di accesso negli uffici e sfruttando la consueta disponibilità del personale, le cancellerie e le segreterie potranno soddisfare un numero enormemente inferiore di richieste rispetto al passato.

Ne è conferma una nota inviata il 29 aprile dai capi degli uffici giudiziari leccesi al presidente della Regione Puglia e ai presidenti degli ordini forensi distrettuali nella quale è affermato, a chiare lettere, che fino alla fine del periodo emergenziale (che il nuovo DL ha allargato fino al 31 luglio) la presenza degli uffici del personale sarà limitata al fine di garantire le sole attività indifferibili e che “l’accesso di avvocati o utenti agli uffici avverrà ad orario e su prenotazione”, mentre addirittura è ancora in corso di valutazione la possibilità di predisporredei front Da sinistra, l'avvocato Amilcare Tana nella sala avvocati della Corte Costituzionale con il professore Vittorio Manes e il presidente dell'Unione Camere penali Giandomenico Caiazza-2office dotati di schermi protettivi in plexiglas per garantire il deposito ed il ritiro di atti”.

In tale quadro complessivo delle misure organizzative dei tribunali per la cosiddetta fase 2 assolutamente fluido ed incerto a pochi giorni dalla programmata ripartenza, l’unico dato fermo è il mantenimento dell’assetto emergenziale attuale degli uffici.

I termini processuali – l’incubo più terribile per l’avvocato – quelli soli, invece, riprenderanno a decorrere come se tutto fosse normale e gli uffici fossero in grado di funzionare a pieno regime.

Non sarebbe stato forse più serio e utile per tutti che il Ministero anziché, e comunque prima di impegnare tempo e risorse in spregiudicate e irrealizzabili avventure di realtà virtuale, si fosse prodigato sin da subito a realizzare quella reale informatizzazione dell’attività giudiziaria ante e post udienza che avrebbe grandemente ridotto la necessità di una presenza fisica del difensore in tribunale?

E già, perché alcuni fanno finta di non saperlo, l’informatizzazione nel processo penale, vista dal lato degli avvocati, non è neppure all’anno zero.

Non si possono depositare gli atti di impugnazione via pec, essendo richiesto a pena di inammissibilità il deposito in cancelleria o l’invio a mezzo servizio postale; non si può accedere in via informatica al fascicolo penale una volta venuta meno la segretezza della fase delle indagini preliminari, né si possono richiedere e ottenere copie con il pagamento dei diritti di copia in via telematica; altrettanto è a dirsi per la fase dibattimentale, dove ad esempio non è possibile il deposito delle liste testimoniali né la consultazione online del fascicolo di udienza; e potrei proseguire a lungo.

Esiste, invero, una sola minima informatizzazione, ma è unidirezionale.

Le notifiche di atti e comunicazioni agli avvocati, infatti, sono da anni eseguite a mezzo pec da parte degli uffici;non è ammesso, invece, il contrario!

Sarebbe stato possibile e certamente auspicabile, infatti, che si fosse pensato sin da subito a una reale ed effettiva comunicazione in via telematica, bidirezionale, tra Uffici e difensori, almeno fino alla ripresa della piena operatività del sistema giustizia.

E ne stiano pur certi tutti, anche i fautori della digitalizzazione sfrenata del processo penale, che se tale meritoria opera di digitalizzazione fosse stata seriamente avviata nessun avvocato avrebbe avuto nulla da obbiettare.

Anzi, l’avrebbe condivisa e lodata.

Nel caso, poi, di accertata impossibilità di risolvere tali problemi, si sarebbe dovuto pensare a un una rimodulazione, se non ad una proroga della sospensione dei termini processuali,prendendo atto dell’operatività grandemente ridotta degli uffici.

Poco più di nulla, invece, è stato fatto nel DL 28/2020.

E’ stato, infatti,unicamente introdotto il co. 12 quater 1 all’art. 83del DL. 19/2020 nel quale è previsto che i documenti, le memorie, le richieste e le istanze, limitatamente a quelle di cui all’art. 415 bis cpp, possano essere presentati dalla difesa in via telematica, a condizione però che ciascun Ufficio di Procura abbia richiesto ed ottenuto specifica autorizzazione in tal senso dal Ministero.

Una goccia nell’oceano, insomma, (o, a pensar male, solo una norma di facciata), anche perché nessuna istanza o richiesta potrà essere presentata dall’avvocato se prima non avrà avuto a disposizione il fascicolo del pm, per ottenere il quale,però,sarà necessario che egli si rechi personalmente almeno due volte in Procura, nei ristretti tempi previsti dal codice di rito.

Sappiamo tutti che nulla, anche all’interno dei tribunali, sarà come prima, almeno fino alla definitiva cessazione dell’emergenza.

Solo i termini processuali, però,salvo ripensamenti dell’ultima ora, riprenderanno a decorrere normalmente, con l’effetto che gli avvocati saranno costretti a tentare ad ogni costo di rispettarli tra mille difficoltà e con qualche rischio in più per la salute.

Buona fortuna a tutti.

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