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Cronaca

Dichiarazione dei redditi errata? Assolto contribuente che la emenda anche in corso di contenzioso

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha assolto una società per azioni operante nel settore della distribuzione di materiale elettrico, proprio perché aveva provveduto ad emendare la propria dichiarazione, in un primo momento oggetto di errore materiale, mediante dichiarazione integrativa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccePrima

Se la dichiarazione dei redditi è stata dichiarata e trasmessa erroneamente, la stessa può essere emendata e ritratta anche in sede contenziosa.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha assolto una società per azioni operante nel settore della distribuzione di materiale elettrico, proprio perché aveva provveduto ad emendare la propria dichiarazione, in un primo momento oggetto di errore materiale, mediante dichiarazione integrativa.

I giudici tributari hanno accolto infatti le richieste dell'Avv. Mirko Petrachi, che ha difeso una nota società del basso Salento, azzerando la ingente cartella di pagamento di circa euro 80.000,00, e fondata su una "dichiarazione dei redditi" presentata dalla società e oggetto di "controllo automatizzato".

Decisiva, evidenziano, i Giudici, la "dichiarazione integrativa" presentata dalla società e, soprattutto, la sottolineatura che l'impugnazione della cartella esattoriale non è preclusa dal fatto che l'atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, perché le dichiarazioni del contribuente sono "ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione".

Il principio ripreso dai Giudici tributari leccesi, con la sentenza n. 1947/5/2015 dei giorni scorsi (Sez. II, Presid. Lamorgese, Rel. Calò) è quello secondo cui "la dichiarazione dei redditi deve essere ritenuta giuridicamente qualificabile come esternazione di scienza e di giudizio, e non avente natura negoziale o dispositiva, per cui è sempre modificabile nel quadro dell'iter processuale previsto per l'accertamento della obbligazione tributaria, sia con una successiva dichiarazione, sia in sede contenziosa".

Sul punto, spiega l'Avv. Petrachi, la questione verte sulla interpretazione dell'art. 2, comma 8-bis del DPR 322/1988 nella parte in cui prevede l'emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo. La dichiarazione dei redditi - osservano i giudici che accolgono la tesi dell'Avv. Mirko Petrachi - non ha natura né negoziale né dispositiva. Consiste, infatti, in una mera esternazione di scienza e di giudizio modificabile in conseguenza di ulteriori elementi di conoscenza e di valutazione sui dati comunicati.

Il Collegio ha, pertanto, fatto propri i principi espressi dalla sentenza n. 5399/2012 della Cassazione. Secondo tale indirizzo interpretativo, infatti, il limite temporale di un anno appare necessariamente circoscritto ai soli fini dell'utilizzabilità in compensazione del credito risultante dalla correzione effettuata, posto che il preteso pagamento non è conseguente ad un'accertata maggiore capacità contributiva, bensì ad un errore.

Si apre così la strada ad una serie di ricorsi avverso gli atti impositivi fondati su dichiarazioni dei redditi errate, poiché non rispondenti ad una reale capacità contributiva del contribuente.

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