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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

Ferito in classe dopo una spinta di un compagno. Sarà risarcito dal Ministero

Accolta la richiesta del legale dei genitori di un alunno di una scuola primaria di Gallipoli. Il Miur dovrà sborsare 11 mila euro

GALLIPOLI – Un gioco tanto goliardico, quanto pericoloso, tanto da causare una ferita alla testa e una dettagliata richiesta di risarcimento danni a carico della scuola e del ministero dell’Istruzione che non hanno potuto dimostrare di non aver potuto impedire l’incidente. Il Miur dovrà risarcire la famiglia di un minore di Gallipoli che qualche tempo addietro, durante l’orario scolastico, a seguito di una spinta ricevuta da un compagno, si era procurato una ferita alla testa. Il bimbo di sette anni, frequentante una scuola primaria in un istituto comprensivo della città bella, mentre si trovava a scuola ha ricevuto uno spintone da un compagno di classe finendo contro un armadio in legno e procurandosi una vistosa ferita sulla fronte. Dopo tale episodio i genitori dell’alunno hanno deciso di chiamare alle proprie responsabilità la scuola con una domanda di risarcimento del danno proposta dall’avvocato Bartolo Ravenna ora accolta dal Tribunale. E’ quanto disposto con una recente sentenza del 9 maggio scorso dal Tribunale di Lecce, che accogliendo in pieno la tesi dell’avvocato dei genitori del bimbo, ha condannato l’istituzione scolastica, costituita in giudizio con il Miur, al risarcimento del danno ricevuto. I giudici hanno disposto di risarcire il minore con una somma di poco superiore agli 11 mila euro oltre al pagamento alle spese legali.

Ma al di là della quantificazione monetaria la sentenza ricopre una valenza importante in quanto ribadisce l’obbligo imprescindibile della vigilanza a carico di insegnanti e personale scolastico per il tempo in cui il minore è affidato alla custodia della scuola.  Per i giudici, secondo quanto riportato nella sentenza, è da condividere la tesi in base alla quale “coloro che insegnano un mestiere e un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza e si possono liberare da tale responsabilità solo provando di non aver potuto impedire il fatto essendo posta a carico dell’insegnante, per il tempo in cui il minore è a lui affidato, una presunzione di omesso rispetto dell’obbligo di vigilanza. Pertanto, una volta accertata la commissione di un illecito da parte di uno studente durante l’orario di scuola a danno di un altro, sarà onere dell’insegnante, o dell’amministrazione dalla quale questi dipenda, per andare esente da colpa, provare di aver adempiuto l’obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

In difetto si configurerà un’ipotesi di responsabilità a carico di quest’ultimo, non sussistendo tra i due studenti alcun rapporto contrattuale e per superare tale presunzione, non sarà sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma si dovrà dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, o la prova dell’imprevedibilità e repentinità in concreto dell’azione dannosa”. Nel caso in questione il ministero non è riuscito a fornire questa prova e, quindi, è stato condannato a risarcire al minore la somma di 11.343,75 euro oltre alle spese legali.

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