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Cronaca Giuggianello

Il Tar di Lecce ferma l'impianto eolico di Giuggianello

Italia Nostra ed i Comuni di Terre d'Oriente hanno ottenuto l'annullamento dell'autorizzazione unica per la costituzione dell'impianto nella zona delle serre, in territorio comunale di Giuggianello

GIUGGIANELLO - Il round al Tar di Lecce s'è concluso a favore di Italia Nostra, che ha avuto alla meglio su Regione Puglia e Wind Service Srl in merito alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 24 Mw, con un progetto che prevedeva 12 pale da collocare all'interno del territorio comunale di Giuggianello, e per l'esattezza nella zona delle serre, sulla Collina conosciuta come "Dei Fanciulli e delle Ninfe". Il Tar, con sentenza pubblicata il 18 luglio, ha dunque annullato l'autorizzazione unica per la costituzione del parco eolico nella zona, caratterizzata da rinvenimenti archeologici (fra cui il "Masso della Vecchia" e "Monte San Giovanni") ed un tipico paesaggio rurale, con ulivi monumentali e muretti a secco.

Nel ricorso proposto da Italia Nostra, associazione nazionale volta alla tutela dei beni culturali e naturalistici, era intervenuta anche l'Unione dei Comuni di Terre d'Oriente, costituita dai Comuni di Poggiardo, Otranto, Muro Leccese, Uggiano La Chiesa e Giurdignano. Il Tar ha dunque riconosciuto fondati sette dei motivi avanzati dagli avvocati Andrea Memmo e Valeria Pellegrino, che hanno agito per contro dell'associazione ambientalista e dell'unione di Comuni. Il collegio (presidente Aldo Ravalli, relatore Massimo Santini) ha affermato l'illegittimità della mancata convocazione alla conferenza di servizi indetta dalla Regione Puglia per acquisire tutti i pareri necessari al rilascio della predetta autorizzazione della Soprintendenza archeologica, dei Comuni di Sanarica, Giurdignano e Poggiardo, oltre che del comando provinciale dei vigili del fuoco, ma anche il difetto d'istruttoria in merito all'interesse storico ed archeologico dell'area oggetto di intervento, dato che emergono le rilevanze storica, archeologica ed antropologica della zona.

E ancora: riconosciuta la violazione dell'articolo 12 del decreto legislativo numero 387/2003 che disciplina l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica derivanti da fonti rinnovabili e prescrive l'obbligo di tenere conto e di contemperare l'interesse all'incremento di tali strutture, incentivate dalla normativa comunitaria e nazionale a seguito del protocollo di Kioto sui cambiamenti climatici dovuti all'effetto serra, e gli interessi del "patrimonio culturale" e del "paesaggio rurale" che dal loro insediamento potrebbero essere irrimediabilmente sacrificati, così come riconosciute anche la mancata acquisizione della valutazione di compatibilità paesaggistica richiesta dal piano urbanistico territoriale per la tutela del paesaggio in relazione al tipo di zona (classificata dallo stesso piano come ambito territoriale C) e d'intervento da autorizzare e la violazione della legge della Regione Puglia che tutela gli ulivi monumentali.

Soddisfazione da parte degli avvocati Pellegrino e Memmo per la sentenza del Tar che, spiegano, "fissa importanti principi di carattere generale sia in merito alla partecipazione al procedimento che in merito all'obbligo di una valutazione comparativa tra l'interesse alla tutela dell'ambiente mediante l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'interesse alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale che la costruzione di detti impianti può inevitabilmente pregiudicare". Soddisfazione anche da parte del Forum Ambiente e Salute, rete di associazioni ambientaliste locali, che vigila a tutela del paesaggio e dell'ambiente salentino.

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