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Cronaca Maglie

Il Tar di Lecce respinge il ricorso della Copersalento

L'assessore provinciale all'Ambiente Scognamillo esprime "grande soddisfazione per quanto attiene alla vicenda". Il Tribunale amministrativo regionale non accolto i motivi dell'azienda di Maglie

Il Tar di Lecce ha rigettato la richiesta di istanza cautelare, avanzata dalla società Copersalento, di sospensione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di recupero energetico in regime di procedura semplificata emanato dalla Provincia di Lecce. La notizia è stata commentata con "grande soddisfazione per quanto attiene alla vicenda, sia per la delicatezza della questione ambientale connessa alla tutela della salute, sia perché conferma il corretto operato della Provincia di Lecce", dall'assessore provinciale all'Ambiente, Gianni Scognamillo non appena presa visione della sentenza del tribunale regionale.

Come ormai abbondantemente noto, i fatti risalgono al 13 marzo scorso, quando il dirigente del Servizio rifiuti scarichi ed emissioni della Provincia di Lecce aveva disposto, nei confronti della Copersalento, il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero energetico in regime di procedure semplificata. Il provvedimento era stato adottato a seguito del rapporto di prova trasmesso dall'Arpa Puglia dal quale era emerso un superamento di otto volte del limite di emissione di diossina.

La Copersalento aveva proposto ricorso al Tar, chiedendone la sospensiva con un unico e articolato motivo di ricorso in cui veniva eccepita l'erronea applicazione del decreto legislativo 133/2005, nonché la contraddittorietà dell'azione amministrativa. Nei fatti, l'azienda di Maglie ha sostenuto di non aver svolto l'attività di recupero in regime di procedura semplificata, soggetta ai limiti di emissione al decreto legislativo 133/2005, ma di aver utilizzato solo biomasse con l'autorizzazione ministeriale, soggetta ai limiti del decreto legislativo 152/2006, sensibilmente più elevati.

Il Tar di Lecce non ha però accolto i motivi della Copersalento e, partendo dalla considerazione che la stessa azienda ricorrente ha affermato in ricorso e cioè la non efficienza dell'impianto, ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato. Inoltre, in virtù del principio comunitario di precauzione, prendendo comunque atto del superamento dei limiti previsti dalla normativa, ha rigettato la richiesta per evitare che la riattivazione dell'impianto e la conseguente produzione di energia producessero l'immissione di sostanze nocive sull'ambiente. Ad impensierire la comunità locale, nei giorni scorsi, il rinvenimento di latte e carne fra Maglie e Cursi con valori di diossina in un caso persino del doppio rispetto alle leggi comunitarie.

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