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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca Gagliano del Capo

L'amministrazione concede, poi fa ostruzionismo

Lunghissimo caso giudiziario tra un privato ed il comune di Gagliano: chiede ed ottiene la concessione, a patto di stipulare la convenzione del piano di lottizzazione. Ma il Comune non la stipula

Il Tar per la Puglia Lecce prima sezione si pronuncia contro il comune di Gagliano e a favore di un privato, l'ingegnere Rocco Ciardo, in una complessa causa riguardante il piano di lottizzazione, obbligando lo stesso comune al risarcimento dei danni, ingiustamente subiti dal ricorrente e quantificati in 100.000.000 di lire. Quale il motivo di questa sentenza? Ciardo è proprietario di un lotto di terreno incluso nel piano di lottizzazione, definitivamente approvato dal comune di Gagliano del Capo il 27 gennaio 1989, e, in data 11 dicembre 1990, presenta istanza di concessione edilizia, sulla quale ottiene parere favorevole, a condizione della previa stipulazione della convenzione prevista dal p.d.l. Ma nonostante Ciardo si adoperi perché il comune provveda alla stipulazione della convenzione, questa non arriva. Per questo motivo, nell'agosto 2001, presenta ricorso contro la resistenza dell'amministrazione. Il tribunale amministrativo di Lecce, nel 2001, accoglie il ricorso e ordina al comune di provvedere in modo espresso sull'istanza di concessione edilizia del 11 dicembre 1990.

L'amministrazione, a sua volta, espone che, con delibera di c.c. del 17.12.1990, è stato approvata in via definitiva una modifica al p.d.l. in questione, proprio su iniziativa dei medesimi proponenti, in virtù della necessità di adeguare la distribuzione degli oneri al reale stato dei luoghi e delle superfici da ripartire in lotti; e che tale iniziativa di modifica avrebbe determinato la contrazione delle superfici interessate dal p.d.l. (da 8800 mq a 8500 mq), una diversa distribuzione delle aree comuni nel comparto d'intervento, un diverso numero dei lotti fondiari, una diversa distribuzione delle superfici, nonché una diversa ripartizione degli oneri e degli utili tra le varie ditte interessate. Con la medesima delibera sarebbe stato modificato anche lo schema di convenzione da stipulare per il rilascio del permesso di costruire, con alcune modifiche riguardanti essenzialmente gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, ed in particolare la cessione gratuita di aree al comune, l'impegno alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, la necessaria previa approvazione dei progetti relativi a tali opere di urbanizzazione.

Il Coreco annulla quella delibera del c.c., ritenendola viziata dal mancato rispetto del procedimento riportato all'articolo 21 della legge regionale n.56 del 1980. Il Tar, il 23 gennaio 2002, dichiara l'obbligo dell'amministrazione comunale di "provvedere circa la firma della convenzione di lottizzazione in oggetto entro e non oltre giorni 30". Ma il comune ancora una volta respinge la domanda del ricorrente e dichiara il contestuale inizio all'istruttoria dell'istanza del 2.11.1990. Il 27 maggio 2007, il Tar ritiene fondato il ricorso dell'ingegnere Ciardo, visto che la delibera di c.c. n.58 del 1990 è stata annullata dall'organo di controllo proprio perché considerata una vera e propria variante al p.d.l., adottata senza il rispetto del procedimento tipico di adozione di una variante di piano. Il comune pertanto deve prendere atto della circostanza che, al momento, e così al tempo dell'istanza presentata dal ricorrente, l'unico piano di lottizzazione vigente è quello approvato con deliberazione del c.c. n.8 del 27 gennaio 1989. Non può quindi sottrarsi alla stipulazione della relativa convenzione, sulla base della mera volontà di apporvi una variante, fino a quando questa non sia stata quantomeno adottata.

In conclusione, atteso che l'unico p.d.l. vigente è quello approvato nel 1989 insieme con la convenzione invocata dal ricorrente, il comune ha illegittimamente impedito l'edificazione progettata. E condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 39.061, a titolo di risarcimento del danno da ritardo. Perviene alla redazione un commento personale dello stesso ricorrente che dichiara: "Sentenza equilibrata che arriva a 19 anni dall'approvazione del piano di lottizzazione e a 18 dalla richiesta di concessione edilizia ed ad 7 anni dalla prima iscrizione a ruolo della causa, tenuto conto che al comune di Gagliano del capo era stata data la possibilità di una transazione a costi zero, che è stata rifiutata".

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