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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Il Daspo a oltranza anche dopo l'assoluzione. Ed è braccio di ferro

Un 28enne vuole tornare allo stadio, perché ci lavora come operaio specializzato. Nel processo penale, con sentenza passata in giudicato, ha avuto ragione, ma per la questura permane la violazione amministrativa. Una vicenda particolare

LECCE – Il Daspo a oltranza, oltre ogni ragionevole dubbio sulla sua innocenza. E’ quello che lamenta l’avvocato Giuseppe Milli per conto di un suo assistito. Michael Pastore, 28enne di Lecce, sarebbe finito nei gangli di una sorta di tritacarne burocratico, laddove aspetti di natura giudiziaria penale e di tipo amministrativo, si sfiorano, ma non si toccano e prendono così vie diverse.

C’è una sentenza di assoluzione diventata definitiva, ricorda il legale, c’è un secondo pronunciamento del giudice per le indagini preliminari, Carlo Cazzella, circa la revoca, e tuttavia ogni istanza alla questura verrebbe respinta sulla base del presupposto sostanziale che “la misura di prevenzione di natura amministrativa” è “di competenza esclusiva dell’autorità di pubblica sicurezza”.

"Allo stadio deve andarci per lavoro"

Il problema, racconta l’avvocato Milli, è che Pastore, allo stadio, più che passione calcistica, deve andarci per lavoro. Indagato in passato e finito sotto processo, in un primo momento licenziato, ora potrebbe essere reintegrato. A patto, ovviamente, che nell’impianto di “Via del Mare” possa mettervi piede. Ma, per ora, non se ne parla. Quindi, niente abbonamento o singolo biglietto, qualora volesse assistere alle gare da spettatore, e, soprattutto, niente lavoro con la Security Center, società che gestisce l’impiantistica di videosorveglianza nello stadio, per la quale svolgeva mansioni di operaio specializzato. Permanendo il Daspo, non può chiaramente ottenere nemmeno il pass per l’accesso.

La vicenda nasce il 24 maggio del 2017. Era il giorno dell’incontro fra Lecce e Sambenedettese, valevole per i quarti di finale dei playoff di serie C. Pastore era al lavoro, quando fu segnalato dalla Digos per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. L’avevano accusato, fra l’altro, di aver favorito l’accesso indebito di alcuni tifosi nel settore distinti nord-est aprendo un cancello divisorio e ignorando la presenza di uno steward addetto al controllo. Per i tifosi il processo è ancora aperto e resta tutto da stabilirsi, mentre per Pastore si è chiuso con un’assoluzione in abbreviato.

La denuncia e il processo

Già ben prima del processo, però, come sempre avviene, e per la precisione il 2 ottobre del 2017, era scattato un Daspo, in quel caso di tre anni, emanato dal questore di Lecce. Di questi tre anni, due con l’obbligo di presentazione in questura in occasione degli incontri del Lecce. Fatto che ha generato una catena di eventi, fra cui il peggiore di tutti: il licenziamento. In quei giorni, peraltro, quell’impiego era l’unica fonte di reddito per la sua famiglia, costituita da moglie e figlio in tenera età.

Il Daspo è stato impugnato davanti al Tar di Lecce, che però ha rigettato il ricorso, come spesso avviene, ritenendo che “fosse sufficiente la presenza di una mera denuncia penale”. Ed è arrivato così il momento del processo penale. Con il suo avvocato, Pastore ha scelto il rito abbreviato. E, davanti al giudice per le udienze preliminari, Antonia Martalò, n’è uscito assolto. Fondamentali si sono rivelati due aspetti: la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dello stadio, acquisito dalla difesa, e l’ascolto di un testimone presente ai fatti, un elettricista suo collega. Gli investigatori avevano invece presentato una serie di frame acquisiti dai filmati.

Pastore è così riuscito a dimostrare che quel giorno, i due, muniti di regolare pass, stavano lavorando presso la tribuna est, ottenendo, alla fine del primo tempo, l’autorizzazione proprio dallo steward preposto al controllo.  Fine di un incubo? Macché. L’azienda, saputo dell’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”, ha proposto il reintegro. Ma per ora, non se ne parla. Deve decadere anche il Daspo. Cosa che non avviene in automatico, nemmeno dopo che la sentenza è passata in giudicato. L’avvocato Milli, così, il 29 novembre del 2018, ha avanzato richiesta per iscritto al questore per la revoca.

Revocato l'obbligo di firma, non il Daspo

Diversi sono stati i solleciti, fin quando, il 10 gennaio scorso, è arrivata la risposta: nulla da fare. Il Daspo permane, pur con la cancellazione dell’obbligo di firma. Insomma, Pastore non deve più recarsi in occasione di ogni gara in questura a firmare, ma poco cambia. Nello stadio, per il momento, non può entrare. Sono stata inoltrate così anche altre richieste per comprendere il motivo, ma senza risposta. E a quel punto, l’avvocato Milli ha provato la via della revoca del Daspo, passando direttamente dal giudice per le indagini preliminari Carlo Cazzella. Cioè, proprio colui che all’epoca dei fatti aveva convalidato il provvedimento.

Il 20 marzo, ha ottenuto il provvedimento. “Rilevato che in base alla sentenza di assoluzione del 29.11.18 – cita il legale - Pastore Michael è stato ritenuto estraneo agli episodi avvenuti il 24.08.2017 nello stadio di Lecce durante l’incontro di calcio di serie C e quindi sono venute meno le condizioni che determinarono la convalida del provvedimento del Questore, revoca il divieto di accesso agli stadi disposto in data 4.10.17 nei confronti di Pastore Michael”.

La questione di tipo amministrativo

E qui, un’altra istanza in questura, sulla scorta, questa volta, di due provvedimenti (anche il secondo divenuto irrevocabile), per chiedere l’esclusione dalla cosiddetta black list. Ma, nonostante diversi solleciti avanzati dal legale, il 10 luglio scorso ecco il diniego alla cancellazione. Firmano i funzionari: “Con riferimento all’oggetto ed alle mail irritualmente inoltrate da codesto studio legale a questo ufficio, si comunica che il provvedimento di Daspo emesso dal questore di Lecce in data 27.09.20017 nei confronti di Pastore Michael, in oggetto indicato, resta tuttora in corso di validità. Infatti, il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria emesso in data 20.03.19 ha potuto riguardare esclusivamente le prescrizioni dell’obbligo di firma (peraltro già revocate, come citato pocanzi, Ndr) e non anche la misura di prevenzione di natura amministrativa di competenza esclusiva dell’autorità di Pubblica Sicurezza”.

“Ancora oggi  - commenta l’avvocato Milli -, non un pericoloso tifoso, ma una persona incensurata, coinvolta erroneamente in una disavventura giudiziaria, resta senza lavoro in quanto gli si viene negato l’accesso allo stadio non per vedere il Lecce e tifare la squadra del cuore ma per svolgere il proprio lavoro”. Per la questura, però, il provvedimento, che riguarderebbe la violazione di disposizioni di regolamento interno, merita di restare ancora in piedi. Ed essendo un provvedimento di tipo amministrativo, non rimarrebbe che ritornare davanti al Tar.

La storia continua?

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