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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca Ugento

Lo stabilimento può rimanere tutto l’anno. Dal Consiglio di Stato ok al villaggio di Ugento

Rigettato il ricorso in appello della Soprintendenza che richiedeva la conferma della revoca dell’autorizzazione paesaggistica in località Fontanelle

UGENTO -  In prima battuta anche il Tar di Lecce, con una sentenza del 2011, aveva confermato la legittimità dell’autorizzazione paesaggistica concessa dal Comune di Ugento per il mantenimento per tutto l’anno della struttura balneare di pertinenza del villaggio turistico della società Ugento Srl in località Fontanelle che invece era stata poi annullata da un decreto del Soprintendenza. L’ulteriore legittimazione è arrivata ora anche dal Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso d’appello mosso dalla stessa Soprintendenza tramite il ministero per i beni e le attività culturali con il quale era stata chiesta la riforma della sentenza del tribunale amministrativo. Accogliendo le tesi difensive del legale della  società, Pier Luigi Portaluri, e ribaltando anche un recentissimo orientamento, i giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato hanno definitivamente stabilito l’illegittimità del provvedimento con cui la Soprintendenza aveva inteso impedire, secondo le proprie motivazioni di natura ambientale, il mantenimento per l’intero anno di quelle strutture. L’impresa turistica è infatti titolare, in località Fontanelle, sul litorale ugentino, di un villaggio turistico, nonché di una concessione demaniale marittima sin dal 2008 per la realizzazione di una spiaggia libera attrezzata asservita al resort. Dopo che la Soprintendenza aveva annullato il permesso paesaggistico per il mantenimento annuale della struttura balneare sull’arenile si è aperto il contenzioso giudiziario sul quale ora il Consiglio di stato ha dato una sterzata decisiva.     

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I giudici amministrativi infatti hanno esplicitamente ammesso che “i valori paesaggistici del litorale sono meglio tutelati con il mantenimento annuale delle strutture: ciò, infatti, evita il ripetersi di anno in anno delle operazioni, a volte anche complesse, di installazione e rimozione delle opere”. Tale responso viene ritenuto molto importante e di grande rilievo dal legale della società e anche da Federbalneari Salento a cui la Ugento srl è associata. La decisione del Consiglio di Stato secondo l’avvocato Portaluri “modifica la propria giurisprudenza e afferma, con assoluta chiarezza, che la disciplina regionale in tema di uso del demanio ha introdotto un regime di favore per i gestori delle strutture balneari, garantendo loro la possibilità di mantenere le strutture funzionali alla balneazione per l’intero anno: ciò, a condizione che i manufatti siano connotati dal requisito della facile amovibilità. Requisito quest’ultimo che, secondo quanto precisato dallo stesso Consiglio di Stato, non viene meno con il mantenimento annuale delle strutture”.

Dalle lettura della sentenza si evince anche che la Soprintendenza può certamente impedire il mantenimento per l’intero anno delle strutture “ma solo nelle ipotesi in cui emergano, in ragione delle peculiarità proprie del contesto paesaggistico di riferimento, delle differenze sostanziali tra i vari periodi dell’anno. In queste occasioni occorre altresì che l’amministrazione competente chiarisca gli eventuali profili di incompatibilità paesaggistica della struttura nel periodo invernale. In tutti gli altri casi, invece, le strutture devono rimanere montate per l’intera durata del titolo demaniale”. L’avvocato Portaluri ha sottolineato anche la particolare importanza della decisione, che segna un deciso cambio di passo e di direzione rispetto al precedente orientamento del Consiglio di Stato, espresso appena poche settimane orsono. Infatti, questa sentenza ben concilia due interessi fondamentali: “quello della tutela del paesaggio, assicurata dal fatto che solo le strutture pienamente rispettose dell’ambiente possono essere realizzate sui nostri preziosi litorali; e quello della libera iniziativa economica, poiché gli operatori di un settore strategico per il territorio potranno esercitare la propria attività senza incorrere in limitazioni temporali legate in modo automatico alla stagionalità. Un profilo che ha sin qui causato loro pesanti penalizzazioni economiche”.  

Cruciale, nelle motivazioni, secondo Ferderbalneari Salento un passaggio su tutti: “I giudici supremi hanno sottolineato come non possa trascurarsi che, quanto meno in astratto, i valori paesaggistici dell’area ben possono essere meglio tutelati con il mantenimento annuale della struttura, così da evitare ogni anno operazioni particolarmente complesse e delicate di installazione e rimozione”. Per la prima volta quindi una sentenza di Palazzo Spada, in materia, si allinea alla giurisprudenza ormai da tempo consolidata del tribunale amministrativo leccese. 

La vicenda, complessa come spesso accade in questi casi, riguarda come detto la richiesta al Comune di Ugento da parte della società di poter mantenere la struttura per l’intero anno solare. Ciò a fronte di un’autorizzazione paesaggistica già precedentemente ottenuta per la stagione estiva e, successivamente, in virtù delle modifiche, in tema, della legislazione regionale. Accade quindi che gli uffici comunali autorizzano, mentre la Soprintendenza poi annulla il provvedimento. Ma prima il Tar Lecce e, ora, il Consiglio di Stato precisano come “l’autorizzazione annullata si riferisce nel mero mantenimento di una struttura già ritenuta paesaggisticamente compatibile dalla stessa Sovrintendenza seppure in riferimento solo al periodo estivo”. Federbalneari evidenzia anche come i giudici precisano che va “censurato il convincimento del Ministero secondo il quale se nella valutazione dell’amministrazione il pregio paesaggistico richiede solo manufatti amovibili è normale che di tali manufatti si preveda la rimozione, quando cessa l’esigenza stagionale”. E ciò anche a fronte delle nuove disposizioni regionali secondo cui “tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno e rimosse alla scadenza dell’atto concessorio”. Pertanto, si legge sempre nella sentenza “laddove venga in rilievo un’eccezionale diversa valutazione per differenti periodi stagionali occorre che l’amministrazione evidenzi e chiarisca i profili di incompatibilità con il vincolo, opposti a quelli che ne hanno consentito la realizzazione per la sola stagione balneare”. Un orientamento che  il presidente di Federbalneari, Mauro Della Valle, aupisca “tracci finalmente un solco luminoso nel dibattito tra gli imprenditori balneari e le istituzioni. Spero che tale sentenza” conclude, “resti un punto fermo, nella consapevolezza che la tutela del demanio passa anche dalla valorizzazione che ne fa chi investe con fondi propri. Le risorse economiche risparmiate per i continui smantellamenti possono essere invece utilizzati per offrire servizi di maggiore qualità e professionalità, garantendo anche una minore precarietà ai contratti di lavoro”.

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