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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Porto Cesareo

No allo stabilimento, l'area deve restare pubblica. Il Tar dà ragione al Comune

Respinto il ricorso di un imprenditore per la mancata concessione per uno stabilimento in prossimità della torre costiera

LECCE – Il Tar di Lecce ha respinto il ricorso di un imprenditore contro la mancata concessione demaniale per la realizzazione di uno stabilimento in prossimità della torre costiera. I giudici hanno ritenuto del tutto corretto il provvedimento del Comune di Porto Cesareo incentrato sulla volontà di destinare l’area alla fruizione pubblica e gratuita.

La vicenda trae origine da una istanza pubblicata con apposito avviso sull’albo pretorio. Una volta esaminato il progetto e la relativa collocazione sulla costa, gli uffici comunali hanno però verificato che il sito richiesto, a pochi passi dalla Torre in una insenatura caratterizzata dalle sorgenti di acqua dolce, coincideva con quello tradizionalmente utilizzato dalle famiglie dei residenti di Torre Lapillo e andava quindi mantenuto libero da strutture private. Per questi motivi, è stata disposta la revoca dell’avviso pubblico e rigettata la domanda di concessione.

L’imprenditore ha proposto ricorso al Tar, rivendicando l’affidamento derivante dalla pubblicazione dell’avviso pubblico e contestando la possibilità per il Comune di assumere determinazioni restrittive in assenza di piano delle coste. Il Comune di Porto Cesareo si è costituito in giudizio con l’avvocato Antonio Quinto, evidenziando la correttezza della scelta di preservare l’uso pubblico e gratuito del tratto di costa in questione e di evitare l’ulteriore incremento del traffico veicolare della marina per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico anche in assenza del piano e dimostrando che nessun vincolo al rilascio della concessione poteva scaturire dalla mera pubblicazione di un avviso di “rende noto”.

Il Tar, condividendo le argomentazioni difensive dell’avvocato Quinto, ha rigettato il ricorso con un’articolata motivazione che riconosce al Comune un’ampia discrezionalità sulla scelta del migliore uso della propria costa, scelta che può essere esercitata anche in assenza del piano delle coste sulla base degli indirizzi contenuti nel piano regionale. Il Tar ha inoltre precisato che nessun diritto alla concessione può nascere dalla mera presentazione della domanda e dalla pubblicazione del “rende noto”.

“La sentenza del Tar di Lecce è di particolare importanza – ha commentato l’avocato Quinto – perché stabilisce dei principi a cui tutti i Comuni costieri sono tenuti ad uniformarsi. In particolare, si chiarisce che il criterio riveniente dal piano regionale, di immediata applicazione, è di destinare all’uso libero e gratuito i tratti di costa a ridosso dei centri abitati in modo da facilitare l’uso collettivo del demanio in coerenza con la sua natura di bene destinato a soddisfare innanzitutto gli interessi della collettività. E’ inoltre affermata l’indefettibilità della gara pubblica introdotta dal legislatore regionale nel 2015, che è l’unico sistema in grado di assicurare un’ampia partecipazione dei soggetti interessati e dunque un vero confronto concorrenziale nel rispetto dei principi comunitari”.  

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