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Cronaca

Nullità cartelle esattoriali

Non è sopita la questione sulla validità della spedizione della cartella di pagamento, effettuata da Equitalia o dagli altri Agenti per la riscossione delle imposte locali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccePrima

Non è sopita la questione sulla validità della spedizione della cartella di pagamento, effettuata da Equitalia o dagli altri Agenti per la riscossione delle imposte locali, a mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento. Gli interventi della Cassazione degli ultimi anni, che avevano dato ragione al fisco, sancendo la legittimità di tale metodo di notifica, non sono ancora condivisi da tutti. Anzi, a dirla tutta, c'è una nutrita schiera di giudici di merito che la pensa diversamente.

Tra questi il Giudice di Pace di Taranto (G.d.P. Taranto, dott. Martino Giacovelli, sent. del 26.10.2015 nel procedimento n. 4095/2015R.G.) secondo cui l'invio della cartella di pagamento mediante raccomandata spedita direttamente dall'Agente per la riscossione (e non per il tramite dell'ufficiale giudiziario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, così come sembra imporre la legge) sarebbe nulla. Anzi, più che nulla, del tutto inesistente, tanto che il suddetto vizio non potrebbe essere sanato neanche dalla produzione, in causa, dell'ingiunzione di pagamento (produzione che, di norma, costituendo ammissione di ricezione dell'atto, comporta anche la sanatoria delle irregolarità, secondo il principio del "raggiungimento dello scopo della notifica").

L'orientamento è stato appena espresso dalla recente sentenza con cui il dott. Giacovelli ripercorre tutte le modifiche che la legge in materia ha subìto negli anni; ed è proprio dal confronto delle disposizioni tra loro che si comprende - stando alla lettura della sentenza - l'intenzione del legislatore di sottrarre ad Equitalia la possibilità di recarsi direttamente alla posta e spedire le cartelle di pagamento tramite le raccomandate a.r. nelle consuete (e famigerate) bustone bianche.

Il testo originario della norma, in vigore dal 1974, nel corso degli anni è stato più volte modificato ed ha avuto più formulazioni (modifiche introdotte dall'art. 12 co. 1 D.Lgs n. 46/1999, con le ulteriori modifiche apportate dall'art. 1 co. 1 lett. c) del D.Lgs n. 193/2001 e da ultimo con l'art. 38 co. 4 lett. b) del D.L. n. 78/2010). La prima versione della legge stabiliva che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore (ossia Equitalia), di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dunque il legislatore in un primo momento storico aveva tassativamente previsto che la notifica a mezzo posta fosse fatta direttamente "da parte dell'esattore". Successivamente la norma è stata corretta e ora, dopo aver indicato tutti i soggetti abilitati ad eseguire la notificazione, precisa che la notifica "può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". Dunque, il legislatore ha cancellato l'inciso "da parte dell'esattore" con l'intento di voler escludere, a far data dal 1° luglio 1999, la possibilità da parte di Equitalia e gli altri agenti per la riscossione di eseguire direttamente la notificazione mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Diversamente, il legislatore avrebbe lasciato l'inciso "da parte dell'esattore".

La sentenza in commento fa anche il punto sull'attuale stato della giurisprudenza, arrivando a scardinare, una per una, tutte le sentenze delle Cassazione che - a parere del giudice - sarebbero solo apparentemente di contrario avviso, mentre invece si riferirebbero o a ipotesi sorte quando ancora vi era la precedente norma, oppure a situazioni differenti. Il giudice, infine, richiama una serie di precedenti che condividono lo stesso orientamento (CTR Lombardia- Milano sent. del 15.04.2010; C.T.R. Napoli - sez. dist. Salerno, sent. n. 30.09.2010; C.T.P. Lecce, sent. del 16.11.2009; Trib. Udine sent. n. 1183/09).

Si invitato pertanto tutti i contribuenti a verificare le modalità di notifica della sentenza, al fine di valutare la possibilità di presentare opposizione alle cartelle esattoriali.

Il Presidente Zecca Abramo

Il segretario Avv. Pinnetta Salvatore

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