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Cronaca

Nullo il lodo arbitrale, la Asl non dovrà risarcire l'Ispe con 500mila euro

I giudici della Corte d’appello di Roma, hanno accolto (con la sentenza numero 2087 del 2014) l’atto di appello proposto dalla Asl, assistita dall’avvocato Giovanni Castoro. L'ente non dovrà versare mezzo milione di euro

LECCE – L’Asl di Lecce non dovrà risarcire L’Ispe (Istituto per i servizi alla persona per l’Europa), ente che esercita l’attività di gestione di residenze protette per anziani (in particolare le strutture “Linneo” e “Angelina Varese” a Maglie). A stabilirlo la Corte d’appello di Roma, che ha accolto (con la sentenza numero 2087/14) l’atto di appello proposto dalla Asl, assistita dall’avvocato Giovanni Castoro.

Si conclude così una vicenda giudiziaria che ha avuto inizio alcuni anni fa quando l'Ispe impugnava dinanzi al Tar la sospensione della convenzione stipulata dalla Asl di Maglie (poi divenuta Asl Lecce) a causa dell’annullamento dei Regolamenti regionali in materia disposti dalla Regione Puglia, per una nuova regolamentazione che estendeva tale attività anche agli enti privati con finalità di lucro.  Venivano quindi adottati i nuovi regolamenti regionali e ripristinate le convenzioni.

L’Ispe, lamentando un danno di 1.120.208,95 euro, nel 2005 promuoveva presso il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa a Roma, un arbitrato, che nel maggio 2008 riconosceva all’Ispe un risarcimento, parziale,  di euro 520.600,64

Risarcimento che la Asl impugnava presso la Corte di Appello di Roma, chiedendo l’annullamento del lodo arbitrale, sostenendo che fosse nullo in quanto la procedura arbitrale non poteva essere utilizzata per impugnare la convenzione esistente tra la Asl e l’Ispe. I giudici hanno accolto i sette motivi con cui l’avvocato Castoro ha sostenuto che il lodo fosse stato adottato in una materia in cui non era consentito.

La Corte d’Appello di Roma, infatti, ha sancito che la convenzione è stata sospesa non per cause che avevano attinenza all’esecuzione della convenzione stessa, ma per il venir meno del regolamento regionale in materia che costituiva il presupposto giuridico della stipula della convenzione tra l’Asl e l’Ispe, quindi non ricorrevano i presupposti per impugnare la sospensione della convenzione.

La Corte ha accolto le deduzioni ed eccezioni della Asl secondo cui il lodo è nullo in quanto la relativa procedura si sarebbe potuta esperire soltanto  per valutare cause di nullità interne alla convenzione (l’adempimento delle sue condizioni interne), mentre, nel caso di specie oggetto del giudizio e causa della sospensione della convenzione (sospensione impugnata dall’Ispe) era, di fatto, il presupposto costituito dall’annullamento del Regolamento regionale su cui era competente soltanto il giudice amministrativo. La Corte ha rilevato che il Lodo arbitrale fosse erroneo e contraddittorio.

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