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Cronaca

Ore di sostegno ridotte all’alunno disabile. Il Tribunale condanna la scuola

Ricorso dei genitori di due gemelli: ad uno dei due figli era stata ridotta l’assistenza in classe

LECCE - L’istituto scolastico deve garantire il massimo delle ore di sostegno per tutti gli studenti diversamente abili frequentanti, per salvaguardare il diritto allo studio. Una linea di principio ribadita dalla recente sentenza del giudice unico della prima sezione del tribunale civile di Lecce, Rossana Giannaccari, che si espressa sul provvedimento impugnato dai genitori di una coppia di gemelli di Gallipoli, imponendo all’amministrazione  scolastica interessata di assegnare all’alunno disagiato il massimo delle ore di sostegno.

I fatti risalgono all’avvio dell’anno scolastico in corso quando la coppia di coniugi, genitori di due gemelli disabili, frequentanti entrambi lo stesso istituto scolastico, si sono rivolti ai propri legali per vedere riconosciuto il diritto allo studio di entrambi. L’istituto scolastico di uno dei Poli comprensivi della città bella infatti, nel settembre scorso, per motivi legati a carenze economiche e di organico, aveva disposto di assegnare il massimo delle ore (24 settimanali) di sostegno solo ad uno dei due gemelli, riservando all’altro l’orario ridotto a metà ore (12 ore settimanali). Una decisione sulla quale sono da subito piovute le lagnanze dei genitori, e anche alcune diffide, all’indirizzo della dirigenza scolastica che aveva comunque motivato le ragioni di tale provvedimento.

Non avendo ottenuto nessun riscontro alle proprie richieste la coppia gallipolina, tramite i legali Fabio Vincenti e Luigi Mercurio, ha deciso di impugnare in via d’urgenza il provvedimento che è stato ora annullato dal tribunale civile, il quale ha imposto all’amministrazione  scolastica di assegnare anche all’altro gemello il massimo delle ore di sostegno. “La questione trattata è di grande attualità” commentano gli avvocati Vincenti e Mercurio, “in quanto, purtroppo, le scuole sacrificano spesso il diritto dei bambini disabili di avere l’ insegnante di sostegno adducendo carenza di organico o motivi organizzativi. In questo caso la tenacia dei genitori ha consentito il riconoscimento del diritto inizialmente violato”.               

All’inizio dell’anno scolastico quindi l’istituto scolastico aveva deciso di sostituire l’assistenza totale di 24 ore di sostegno prevista dalla legge per uno dei due fratelli (frequentanti la stessa scuola e accomunati dalla stessa disabilità), con una parziale di 12 ore. Da qui  il ricorso contro la scuola e il Miur che costituiti in giudizio hanno comunque eccepito la legittimità del provvedimento. La riduzione delle ore di sostegno appannaggio di uno dei due fratelli è stata legata a fattori di riorganizzazione interna, in quanto l’istituto non era dotato di una capacità economica tale da consentire di far fronte all’assunzione di ulteriori insegnanti di sostegno, per mancanza assoluta di fondi, così come stanziati dalla legge Finanziaria di riferimento.

Da parte dell’amministrazione scolastica è stato anche evidenziato che tale decisione non determinava “alcun pregiudizio grave e irreparabile ai danni del minore”. Il giudice unico invece, accogliendo anche la tesi difensiva, e richiamando anche i pronunciamenti in merito della Cassazione, ha ribadito l’inviolabilità del diritto soggettivo all’istruzione in favore di soggetti diversamente abili “che non possono essere compressi attraverso un potere discrezionale ‘valutativo’ delle pubbliche amministrazioni”. E anche per impedire che “la mancanza protratta per un ingente lasso di tempo dell’insegnante di sostegno possa portare ad una regressione dell’apprendimento scolastico e dello sviluppo psico fisico dell’alunno, ledendo irreversibilmente il suo diritto allo studio e alla sua integrità personale”, il Tribunale ha ora disposto il ripristino totale delle ore di sostegno.               

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