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Cronaca

Sorveglianza speciale revocata: manca la prova che viva di "traffici illeciti"

Su Sandro Mirra, 43enne di Nardò, pendeva la misura per due anni. Ma i giudici d'appello hanno ritenuto sporadiche le condotte illecite

LECCE – La sorveglianza speciale con obbligo di dimora, dopo l’arresto, è fra le misure che più limitano una delle principali libertà degli individui, quella di circolazione, non a caso sancita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Proprio per questo, deve essere ben motivata e strettamente necessaria. E l’applicazione di questa prescrizione non lo è stata, almeno secondo i giudici d’appello, nel caso di un uomo di Nardò, Sandro Mirra, 43enne (nella foto in basso). Su di lui, pendeva per ben due anni.

Il ricorso presentato dal suo avvocato, Andrea Bianco, che faceva perno anche su un principio sancito di recente dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, nel caso De Tommaso contro Italia che i giuristi più attenti ben conoscono, è stato dunque accolto. E la misura di prevenzione, decretata dalla Seconda sezione penale del Tribunale di Lecce il 22 giugno del 2018, è stata revocata.   

Il ricorso è stato ritenuto fondato, nello specifico, dai giudici dalla Sezione promiscua della Corte d’appello di Lecce (presidente Maurizio Petrelli; consigliere Laura Liguori; consigliere estensore Alessandra Ferraro) i quali sono partiti dal presupposto che si dovesse definire, in sostanza, un concetto: quello di “traffici delittuosi”.

La definizione di traffici illeciti

La sorveglianza speciale a carico di Mirra era stata decretata dal Tribunale penale sulla scorta di un assunto, quello secondo cui l’uomo sarebbe “abitualmente dedito a traffici delittuosi dai quali trae, almeno in parte, i mezzi di sussistenza”. E qui, i giudici d’appello hanno preso in esame anche un orientamento, quello sancito dalla Corte di Cassazione con una sentenza del 21 settembre 2017, in cui si offre una lettura precisa della locuzione “traffici illeciti”. Secondo tale interpretazione, questi sarebbero da circoscrivere alle ipotesi di “commercio illecito di beni tanto materiali quanto immateriali […], o addirittura concernente esseri viventi […], nonché condotte, latu sensu negoziali e intrinsecamente illecite”.

Alcuni esempi? Traffico di stupefacenti, di animali protetti, vendita di armi, contraffazione di capi d’abbigliamento, influenze illecite, usura, estorsioni, e via dicendo, ma da non confondersi, e qui è il nodo, con “la mera nozione di delitto – scrivono i giudici d’appello – da cui sia derivata una qualche forma di provento”.

La continuità temporale

L’avverbio “abitualmente”, poi, richiama una continuità significativa nelle condotte criminali, e, nel caso di Mirra, i giudici hanno ravvisato che gli intervalli di tempo fra un caso e l’altro non siano da ritenersi significativi. Condotte sporadiche, quindi, trattandosi di cinque episodi in sei anni dal 2011 al 2015. Dagli atti acquisiti dai giudici all’atto della sentenza, emessa il 25 gennaio, risulta che Mirra abbia una condanna definitiva per truffa, più precedenti giudiziari sempre per truffa (tre casi, in uno dei quali anche per sostituzione di persona), infine maltrattamenti in famiglia e circonvenzione d’incapace ai danni dell’ex convivente. 

Non solo. Mancherebbero elementi concreti per dimostrare che l’uomo viva, anche solo in parte, con il frutto di proventi illeciti. A tal proposito, non sarebbero state prodotte prove. E risulta sia dal verbale di esecuzione della misura preventiva, sia dalla documentazione della difesa, che conviva da tempo con la madre, titolare di un reddito, derivante dalla sua pensione.

Il ricorso del legale

WhatsApp Image 2019-02-10 at 11.03.33 (2)-3Va considerato che l’appello del legale di Mirra ruotava attorno a tre punti: l’insussistenza della pericolosità sociale, sotto il profilo dell’attualità; l’assenza di fatti specifici a cui ancorare il giudizio di pericolosità, considerando, secondo l’avvocato Bianco, che le condotte contestate nascevano in particolare da una relazione sentimentale con l’ex convivente, ormai chiusa da tempo; il difetto di motivazione sul tenore di vita e il fatto di non aver considerato l’attuale convivenza con la madre; infine, la violazione dell’articolo 2, protocollo 4, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sulla libertà di circolazione, ritenendo vaghe e indeterminate le prescrizioni e sostenendo che Mirra non debba rientrare nella tipologia di soggetti destinatari della misura di prevenzione.

E qui, a fare da spartiacque sul punto, è stata la già citata sentenza della Grande camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, rilevando un’assenza di chiarezza e precisione nel definire i comportamenti che costituiscono pericolo per la società e sancendo un caposaldo rispetto a un dibattito che era già in atto da tempo, sull’argomento, ben prima del 2017.

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