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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Clamorosa sentenza: irregolare la gara per esecuzione dei lavori sulla Maglie-Leuca

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del raggruppamento di imprese giunto quarto: rilevate "macroscopiche illegittimità" nella procedura. Ma non si può procedere all'annullamento dell'aggiudicazione perché l'opera è di interesse nazionale

LECCE – Ss 275, strada in perenne salita. Liquidati severamente i ricorsi presentati da un gruppo di proprietari di fondi soggetti ad esproprio lungo il tracciato della Maglie-Santa Maria di Leuca, il Consiglio di Stato ha assestato un colpo che rischia di rimettere in discussione l’esecuzione dei lavori.

I giudici della quarta sezione di Palazzo Spada hanno riformato la decisione del Tar di Lecce, accogliendo il ricorso proposto dall’associazione temporanea di imprese formata dalla Coedisal del gruppo Palumbo e dall’impresa Matarrese, classificatasi come quarta al termine della gara indetta dall’Anas: un appalto da 200 milioni di euro. In primo grado il tribunale amministrativo di Lecce aveva respinto il ricorso per inammissibilità, proprio in ragione del piazzamento dell’Ati ricorrente.

Anas ha sottoscritto il contratto subito dopo il respingimento delle istanze cautelari, senza attendere l’esito definitivo del contenzioso. Il Consiglio di Stato ha invece sottolineato la “macroscopica illegittimità” in virtù della quale sono state ammesse alla gara la Ccc – Igec, risultata prima, la Ati Grandi Lavori – Finconsit e la Ati Salimi, rispettivamente seconda e terza in graduatoria. Questi raggruppamenti, infatti, avrebbero violato, a vario titolo, prescrizioni del bando, norme del Codice degli appalti, oltre a non possedere i requisiti necessari con riferimento alla natura e all’entità dei lavori, alla qualificazione dei gruppi di progettazione e alla ripartizione delle quote di svolgimento dei lavori.

Il Consiglio di Stato non ha potuto però dichiarare la nullità del procedimento perché secondo gli stessi giudici l’opera in questione ricade sotto la tutela dell’articolo 125 del Codice del processo, per il quale dal punto di vista amministrativo non si possono annullare i contratti d’appalto relativi ad opere di interesse nazionale. Eppure la nullità era stata invocata dai ricorrenti – rappresentati in giudizio dagli avvocati Luigi e Pietro Quinto – per il “mutamento della compagine associativa” del raggruppamento offerente.

La suprema corte ha condiviso tutte le argomentazioni riferite alla piena legittimazione dell’Ati esclusa ad agire perché se Anas si fosse attenuta ad una procedura concorsuale nel rispetto delle regole, allora i ricorrenti si sarebbero aggiudicati l’appalto. Spetta ora al gestore della rete stradale italiana decidere se annullare la gara, in autotutela, e subito dopo risolvere il contratto oppure se risarcire  il raggruppamento Coedisal Palumbo-Matarrese per le ingiustizie subite, nella misura del 5 per cento come danno emergente e nella misura di 1,5 per cento del danno curriculare e di chance, del prezzo offerto, oltre rivalutazione e interessi, per un importo quindi che si aggira nell’ordine di 10 milioni di euro.

Pietro Quinto ha già diffidato l’Anas ad esercitare il potere di autotutela e provvedere ad una nuova aggiudicazione in favore dell’Ati Palumbo-Matarrese: “Ne ricorrono tutti i presupposti dell’autotutela atteso che a tutt’oggi il progetto esecutivo non risulta approvato e che non vi è stata la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria.  L’Anas, quale ente di diritto pubblico, ha il dovere di ripristinare la legalità violata, così come censurata e sanzionata dal giudice amministrativo e perché il pagamento dei danni liquidati in favore della ditta Palumbo-Matarrese graverebbe a titolo di responsabilità erariale sia sul presidente dell’Anas che sui membri della Commissione di gara”

“Sarebbe infatti sommamente ingiusto oltre che illegittimo – ha concluso l’avvocato Pietro Quinto – che, a conclusione di un faticoso contenzioso, finalizzato ad affermare la legalità dell’agire amministrativo, il titolare della posizione giuridica ritenuta fondata e cioè l’Ati Coedisal del gruppo Palumbo-Matarrese non dovesse essere posto in grado di eseguire i lavori anche ai fini dei profili occupazionali ed economici che devono interessare il territorio salentino”.

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