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Martedì, 16 Aprile 2024
Cronaca Maglie

Spostamento dei cavi, l'inossidabile Regio Decreto che mette Enel alle corde

A Maglie la spunta un utente che doveva restaurare l'antica facciata di un palazzo. La società gli aveva attribuito i costi

LECCE – Un Regio Decreto a firma di Vittorio Emanuele III che non passa mai di moda. Tanto che i suoi principi vengono costantemente richiamati in Cassazione. E’ proprio fondandosi sul Regio Decreto  1775 del 1933, che un cittadino di Maglie l’ha spuntata su Enel distribuzione, nel momento in cui è venuto il giorno di procedere al restauro di un immobile del centro storico, di fine Ottocento.

La richiesta, quella di rimuovere e far interrare i cavi. In maniera incontrollata, nell’arco di 50 anni, erano stati collocati sulla facciata in pietra leccese, usando chiodi, staffe, apparecchiature. E rimanendo lì quando non più utilizzabili. Ci sono voluti cinque anni di battaglia legale per avere ragione, ma chi la dura, la vince. In fin dei conti, quel decreto è lì ormai da 86 anni e non scappa.

Tutto è nato quando la società, in adesione alla delibera 348/07 dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas, ha richiesto il versamento di un contributo per il sopralluogo dei propri tecnici e la preventivazione dei costi. Obbligando poi il proprietario a pagare oltre 4mila euro per la rimozione dei cavi dalla facciata, per lo scavo e il riposizionamento in strada.

Chiamata in mediazione dal proprietario per ottenere la restituzione delle spese anticipate, a quanto pare Enel avrebbe fatto orecchie da mercante. Costituendosi poi nel giudizio davanti al Tribunale di Lecce, per sottrarsi all’obbligo. Il proprietario dell’immobile ha richiesto, allo scopo di rappresentare le sue istanze, l’assistenza del Codacons, con l’avvocato Alessandra Cancelli. Che, appunto, ha contestato alla società la violazione del succitato Regio Decreto, il quale ancora oggi disciplina la materia.

In particolare, all’articolo 122, prevede il diritto del proprietario di un immobile sul quale grava una servitù di elettrodotto a essere tenuto indenne da addebiti di ogni genere quando decida in maniera legittima di “eseguire sul suo fondo   qualunque innovazione, costruzione o impianto ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi”. Principio da sempre riconosciuto in giurisprudenza,  dalla Suprema corte, ma che forse non tutti i cittadini conoscono.  La conferma è giunta con la sentenza 93/2019 del Tribunale di Lecce.

Cinque anni, come detto, è durata la battaglia per la tutela dei diritti dell’utente, fra richieste, diffide e procedimenti giudiziari. Ma, alla fine, dovrà essere rimborsato di tutte le spese.

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