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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Studente ferito al volto, condannati il ministero dell'Istruzione e la Provincia

Dopo anni dall’incidente, per effetto del vento, avvenuto in un istituto scolastico a Lecce arriva il verdetto della Corte d’appello civile: l’alunno dovrà essere risarcito

LECCE - Il vetro della porta si ruppe e un frammento raggiunse al volto e ferì gravemente uno degli allievi che per questo incidente avvenuto in un istituto di istruzione secondaria a Lecce dovrà essere risarcito. Lo ha stabilito, nei giorni scorsi, la Corte d’appello civile di Lecce (composta dal presidente Riccardo Mele e dal giudice estensore Carolina Elia), nella sentenza con la quale ha condannato il ministero dell’Istruzione e la Provincia per omessa vigilanza e per inosservanza della normativa antinfortunistica e di sicurezza negli ambienti scolastici.

L’episodio finito al vaglio della Corte risale a qualche anno fa: durante un forte temporale, il personale scolastico dispose la evacuazione delle aule, conducendo gli studenti nell’atrio posto al piano terra, facendoli sostare nei pressi della porta di ingresso, priva dei dispositivi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, non essendo dotata delle chiusure a molla e di vetri antisfondamento. A causa di una improvvisa raffica di vento, il portone si chiuse violentemente, causando la rottura della vetrata, i cui frammenti raggiunsero il malcapitato, provocandogli gravi ferite e pregiudizi di natura estetica. A fronte del rifiuto della scuola e della compagnia assicurativa di pagare i danni, i genitori dell’alunno, all’epoca minorenne, si rivolsero al Tribunale civile. La richiesta di risarcimento fu rigettata perché il carattere eccezionale e imprevedibile del forte temporale avrebbe interrotto il nesso di causalità tra il comportamento del personale scolastico e l’evento dannoso.

Ma a conclusioni diverse è giunta la Corte d’Appello di Lecce, alla quale si erano rivolti gli interessati attraverso l’avvocato Luigi Quinto, ritenendo, da un lato, che si deve ritenere sussistente la colpa per omessa vigilanza del personale docente e non docente della scuola per non aver adottato le misure comportamentali idonee a scongiurare l’insorgere di simili danni e per aver fatto sostare gli alunni in un luogo non sicuro, e, dall’altro, che la mancata rispondenza dell’edificio ai requisiti di sicurezza dettati dalla normativa relativa ai luoghi di lavoro, valida anche per gli ambienti scolastici, configura un ulteriore comportamento omissivo, addebitabile sia all’istituzione scolastica che all’amministrazione provinciale, proprietaria degli immobili.

“La sentenza in oggetto assume particolare interesse, in quanto testimonia l’inadeguatezza del patrimonio edilizio scolastico del nostro territorio e la necessità che venga con urgenza sottoposto a revisione, con il concorso degli enti pubblici interessati, al fine di adeguarlo alla normativa vigente che persegue l’obiettivo di scongiurare il verificarsi di eventi dannosi per la salute degli studenti e dei lavoratori, nonché il carattere urgente ed imprescindibile della divulgazione, anche mediante appositi corsi, di tutte le norme relative alla sicurezza negli ambienti scolastici”, ha commentato l’avvocato Quinto.

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