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Cronaca

Sul caso Lecce-Juventus il Codacons diffida la società

I legali dell'associazione dei consumatori sostengono che l'Us Lecce non avrebbe rispettato in pieno le disposizioni di legge sulla sicurezza nello stadio. Avanzata anche istanza di accesso agli atti

Il Codacons di Lecce, comitato di difesa dei consumatori, ha inviato una lettera di diffida all'Unione sportiva Lecce per la spinosa questione della gara disputata con la Juventus. Quel giorno, domenica 7 dicembre 2008, i sostenitori del Lecce che risiedono in curva Sud (abbonati e paganti) si trovarono, loro malgrado, in stretto contatto con alcune frange estreme della tifoseria bianconera, che ebbero accesso al settore per motivi ancora tutti da chiarire, con seguito di striscioni e arrivando quasi allo scontro fisico in più momenti della gara. Vennero esibite cinte in segno di "sfida", lanciati petardi, accesi fumogeni. Fu necessario l'intervento delle forze dell'ordine, carabinieri e polizia, che crearono due cordoni. Molti di quegli episodi vennero denunciati dai tifosi, LeccePrima li testimoniò con fotografie e video. Sul caso è in via di preparazione anche un esposto.

Il Codacons, prendendo atto delle diverse segnalazioni che sono giunte nei propri uffici, ha dunque inviato la diffida alla società di via Templari, ipotizzando la "violazione dei regolamenti di sicurezza", come spiega il responsabile dell'Osservatorio sulla città, l'avvocato Massimo Todisco. "Il rischio che le tifoserie avversarie possano venire in contatto anche nelle prossime partite più affollate, come ad esempio Lecce-Inter, deve essere scongiurato", aggiunge il legale. Che sottolinea, oltretutto, come, a suo avviso, "le dichiarazioni dell'amministratore legale Claudio Fenucci, rilasciate subito dopo la partita contro il club torinese, miravano solo a scagionare la società salentina dalle sue colpe, avendo lasciato intendere che non è compito di quest'ultima garantire la sicurezza nel Via Del Mare. Al contrario - spiega - solo il rispetto della normativa vigente da parte dell'Us Lecce può evitare il ripetersi di simili situazioni". Particolare in più: "Il Codacons ha infine chiesto alla locale questura di sapere se la società del Lecce ha provveduto a comunicare per tempo l'organizzazione degli steward".

Piuttosto articolato, il testo della diffida, formulato ai sensi dell'articolo 140 del codice del consumo, inviato per conoscenza anche al Comune di Lecce, di fatto proprietario dell'impianto. Todisco, delegato da parte della responsabile della sede, l'avvocato Luisa Carpentieri, ricorda come "l'articolo 1 quater, commi 4 e 5, Dl 28/2003, prevede che gli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano ai sostenitori delle due squadre di venire in contatto tra loro, demandando l'attuazione del precetto alle società utilizzatrici degli stessi impianti in accordo con i relativi proprietari".

Sulla base di questo presupposto, sorge "il divieto, a carico della società organizzatrice dell'evento, di vendere titoli di accesso alla società sportiva cui appartiene la squadra ospite". La normativa "prescrive che per ciascun settore debbano essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei ad impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che si spostino da un settore all'altro, consentendo (come misura di sicurezza ulteriore e adottata ove necessario) l'installazione di sistemi di separazione modulabili per dividere spettatori di uno stesso settore. L'articolo 1 del Dm del 06/06/2005, a firma dell'allora ministro dell'Interno Pisanu - prosegue il rappresentante del Codacons -, attribuisce in maniera univoca la responsabilità in ordine all'emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi, in capo alle società organizzatrici degli eventi tenuti negli stessi. Le società devono inoltre assicurare che negli stadi venga indicata con chiarezza l'ubicazione dei settori e dei posti, nonché il percorso per accedervi".

Nel secondo articolo del decreto ministeriale si evince, inoltre, come sia attribuita "alla società organizzatrice dell'evento l'esclusiva responsabilità dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, da effettuare attraverso personale proprio (i cosiddetti steward), sotto la direzione ed il controllo di un responsabile per il mantenimento della sicurezza (delegato per la sicurezza". L'impiego del personale ed il piano vengono, approvati dal Gos "almeno tre giorni prima dell'evento sportivo", ed al questore viene poi spedito "l'elenco degli steward impiegati". Quest'ampia infarinatura sulla normativa, serve al Codacons da introduzione alle contestazioni avanzate. "Com'è evidente il quadro legislativo, benché frammentato - prosegue Todisco -, persegue l'obiettivo della sicurezza negli stadi attraverso lo strumento preventivo, attribuendo alle società utilizzatrici degli impianti sportivi ed organizzatrici dell'evento compiti nuovi ed importanti nella gestione del pubblico, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo che possano sfociare in comportamenti antisportivi prima che illeciti".

"Considerata la delicatezza della materia e la tragicità di eventi verificatisi in occasione di eventi sportivi anche recenti, che hanno leso l'incolumità sia dei tifosi che degli addetti alle forze dell'ordine, è evidente come sia necessario evitare non solo le situazioni di pericolo, ma anche l'insorgere di condizioni favorevoli allo sviluppo delle stesse. Si ribadisce, nel sistema attuale, la responsabilità per la cura di questa fase preliminare fa quasi esclusivamente capo alle società sportive". Nel caso della gara sotto la lente, secondo il comitato di difesa dei consumatori, "l'Us Lecce, in quanto società organizzatrice dell'evento sportivo Lecce-Juventus, non ha rispettato le prescrizioni previste dalla legge al fine di evitare l'insorgere di condizioni che potessero creare situazioni di pericolo dovute all'incontro delle tifoserie avversarie", vale a dire che non sarebbero stati "posti in essere tutti gli accorgimenti necessari prescritti dalla normativa di settore".

"Difatti nel settore Curva Sud, dedicato esclusivamente alla tifoseria di casa, sono stati instradati numerosi sostenitori della squadra avversaria. Pertanto inevitabilmente le due tifoserie si sono trovate fianco a fianco, senza che vi fosse alcuna separazione. Le dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dell'evento dall'ad Fenucci - dice ancora Todisco -, secondo il quale la responsabilità dell'accaduto è da attribuirsi ad un comportamento omissivo dell'Osservatorio nazionale della manifestazioni sportive, non convincono. Difatti è compito dell'Osservatorio, fra gli altri, quello di individuare partite a rischio, in relazione alle quali adottare accorgimenti ulteriori rispetto a quelli normalmente previsti dalla legge, fino ad arrivare all'estrema soluzione della ‘assenza di pubblico'. Ma nel momento in cui l'Osservatorio non interviene, ciò non significa che la società organizzatrice dell'evento non debba rispettare le prescrizioni previste dalla legge e possa disinteressarsi della sicurezza del pubblico".

"E' bene quindi sottolineare che, qualsiasi sia stata la causa che ha permesso alle opposte tifoserie di assistere alla partita Lecce-Juventus senza alcuna separazione, si tratta comunque di una causa la cui responsabilità è attribuibile alla Us Lecce", sostiene il legale. Che preannuncia la possibilità di "agire in giudizio per l'inibitoria del comportamento ritenuto lesivo, ed accedere agli atti relativi alla pianificazione della sicurezza in occasione del predetto evento sportivo". Il Codacons ha anche avanzato istanza di accesso agli atti, verso società e questura, per "prendere visione ed estrarre copia del piano approvato dal Gos con cui, ai sensi dell'articolo 5 del citato Decreto ministeriale, è stato pianificato l'impiego degli steward", del cui nominativo si chiede la lista. Viene inoltre domandato di "prendere visione ed estrarre copia in ogni caso di ogni atto e documento adottato dall'Us. Lecce per garantire la sicurezza e l'incolumità del pubblico in occasione del suddetto evento sportivo".

La vicenda è dunque tutt'altro che sopita, anche perché sono diverse le iniziative che continuano ad essere portate avanti, pure privatamente. Proprio in questi giorni è stata inviata al questore di Lecce, Vittorio Rochira, una lettera di un gruppo di tifosi che frequenta il blog LecceGiallorossa.net, corredata da ben 309 firme. Nella missiva si chiedono "delucidazioni riguardanti gli avvenimenti accaduti durante lo svolgimento di alcune partite di calcio del campionato di serie A, svoltesi allo stadio Via del Mare di Lecce", ponendo cinque precise domande e chiedendo la possibilità di avere una risposta. "Perché è stata concessa l'autorizzazione ad uno striscione di una squadra avversaria in un settore diverso da quello ospiti? Perché gruppi organizzati avversari hanno avuto accesso al settore dei tifosi giallorossi? Perché ad un bambino di 6 anni viene sequestrato uno zainetto di Dragonball con dentro un panino e da bere, e ai tifosi ospiti viene concesso di portare dentro i fumogeni? Perché durante Lecce-Juve non si è stati in grado di garantire l'incolumità dei tifosi della curva Sud?". La quinta domanda viene invece rivolta alla società Us Lecce", alla quale la lettera è stata inviata per conoscenza: "Perché non tutela i suoi tifosi?". Questi i quesiti avanzati. E intanto, proprio questo pomeriggio, alle 17, a Palazzo Carafa, in occasione del Consiglio comunale convocato in sessione ordinaria, il consigliere del Centro moderato Wojtek Pankiewicz leggerà la sua interpellanza inerente "gli incidenti accaduti nel corso della partita calcistica Lecce-Juve". La questione era già stata avanzata in precedenza in una domanda d'attualità.

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