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Cronaca Racale

Il Tar mette un limite alle delibere comunali impugnabili da un consigliere

Con propria sentenza, il tribunale amministrativo di Lecce definisce i confini della legittimazione processuale per i membri di un'assise comunale di impugnare gli atti amministrativi. Tutto partito da un ricorso di Ria a Racale

RACALE - Con una sentenza pubblicata stamattina, il Tar Lecce definisce i limiti della legittimazione processuale dei consiglieri comunali ad impugnare le delibere dell'assise di cui fanno parte. La questione ha riguardato il Comune di Racale ma ha evidentemente una portata di carattere generale.

Ha affermato il tribunale – condividendo le tesi difensive svolte dai difensori del comune, avvocati Pietro Quinto e Benedetto Cimino – che i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro le delibere dell’amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive.

Pertanto, l’impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello jus ad officium.

La fattispecie, decisa dal Tar, riguardava un ricorso del consigliere comunale di Racale, Lorenzo Ria, che impugnava la delibera di approvazione delle variazioni del bilancio di previsione del 2012 del Comune, deducendo vizi procedurali riguardanti le modalità di convocazione dell’organo consiliare, il contenuto della delibera e l’inosservanza del termine di deposito della documentazione riguardante l’oggetto della deliberazione da adottare da parte del Consiglio.

Nel respingere tali censure, ed in particolare quella riguardante l’inosservanza del termine di 5 giorni per il deposito degli atti (nel caso erano stati 4), il Tar ha precisato che, in ogni caso, non poteva comportare una violazione sostanziale del ruolo del consigliere comunale atteso che Ria, componente della commissione consiliare che si era espresso sulla proposta di delibera di variazione di bilancio, aveva avuto la possibilità di conoscere tali atti in data molto anteriore alla seduta consiliare.

Quindi, questi aveva la possibilità di esercitare il diritto di accesso, riconosciuto dalla legge a tutti i consiglieri comunali, per acquisire la conoscenza di tutti gli atti utili all’espletamento del mandato di consigliere. In conseguenza – ha affermato il Tar – la violazione del termine previsto dal regolamento del consiglio circa il termine del deposito degli atti oggetto delle deliberazioni non aveva comportato alcuna lesione delle prerogative del ricorrente nella sua veste di membro dell'assise.

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