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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca Gallipoli

Un lido nel parco naturale: Il Tar censura, Ma da l'ok

Gallipoli: accolta la richiesta della società Praia del Sud di annullare l'ordinanza di "blocco" del Comune propedeutica al ritiro delle autorizzazioni. Ma la sospensiva fa discutere

Si può o non si può realizzare uno stabilimento balneare in un tratto di costa che rientra nella peri-metrazione del Parco naturale regionale "Isola di Sant'Andrea-Litorale di Punta Pizzo"? La domanda sorge spontanea, parafrasando un celebre adagio di un noto presentatore televisivo, alla luce di quanto accade ancora una volta sulle rive dello Ionio. A confondere ancor più le idee è giunto nella giornata di ieri il decreto presidenziale del Tar di Lecce che in buona sostanza ha accolto il ricorso della società "Praia del Sud Spa", con il quale si chiedeva l'annullamento (previa sospensione) dell'ordinanza del 29 giugno scorso con cui il dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale di Gallipoli, a sua volta, aveva bloccato i lavori già in essere sulla spiaggia adiacente l'insenatura dei Samari. Un decreto un po' anomalo nella sostanza, che in attesa della riunione della camera di Consiglio per la decisione finale già fissata per l'11 luglio prossimo, ha disposto (e in parte legittimato) di fatto la ripresa dei lavori. Una sentenza "balneare" quella del Tribunale amministrativo. Così è stata ribattezzata a più riprese nella cittadina ionica questa decisione, in particolar modo sul versante ambientalista.

E questo in quanto il provvedimento del Tar da un lato, e in premessa, ravvisa testualmente:... Considerato che, ad una prima delibazione, appaiono condivisibili le censure incentrate sulla violazione degli artt. 4, terzo comma, 9 e 16 primo comma, della L. R. n.20/2006... (ovvero la legge di Istituzione dell'area naturale protetta del litorale sud di Gallipoli), e dall'altro invece decreta: "...... Accoglie l'istanza di provvedimento cautelare provvisorio presidenziale ex art.3 co.2 Legge n.205/2000 e, per l'effetto, sospende provvisoriamente l'efficacia del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ordinato la sospensione immediata dei lavori di che trattasi". Tradotto in linguaggio popolare sembra di capire che il Tar riconosce per un verso la sostanziale fondatezza dell'azione amministrativa del Comune che fa leva sulla violazione della legge regionale di istituzione del Parco naturale. Tant'é che condivide le censure evidenziate dal dirigente dell'Ufficio Tecnico. Ma nel contempo consente la prosecuzione dei lavori (che si presume termineranno prima dell'udienza collegiale fissata per l'11 luglio) sulla scorta delle "circostanze di fatto allegate e documentate dalla società ricorrente" e in quanto sussistono "ragioni di estrema gravità ed urgenza tali da giustificare l'intervento cautelare immediato..". E quindi, in buona sostanza, accogliendo la tesi difensiva del legale di parte, Nicola Flascassovitti.

Una decisione quella del Tar motivata secondo due direttrici: da un lato con le conseguenti difficoltà di ordinarne la demolizione a stagione turistica avviata; e tenendo conto, dall'altro, anche nel fatto "che sono tuttora valide ed efficaci le determinazioni assunte - sull'istanza presentata dalla Praia del Sud SpA - dalla Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Comune di Gallipoli in data 11 e 23 aprile 2007 nonché il permesso di costruire n.0024247 del 24 maggio 2007 rilasciato dal Comune di Gallipoli in favore della Società odierna ricorrente". Il Tar dunque ritiene che la legittimazione della prosecuzione dei lavori sia insita anche nella validità del nulla-osta concesso in sede di Conferenza dei servizi dall'ex sindaco Vincenzo Barba in qualità di Autorità provvisoria di gestione del Parco. Nulla osta che consente non solo alla Praia del Sud, ma anche a tutti gli altri concessionari, di tenere in piedi quelle strutture balneari che ricadono nell'area del Parco naturale. Se dovesse decadere l'autorizzazione alla Praia del Sud (come ordinato con il primo atto di sospensione dei lavori dal dirigente dell'Ufficio tecnico, Giuseppe Cataldi) verrebbe meno anche la validità di tutte le altre autorizzazioni, secondo l'avvocato Flascassovitti. Un discorso che teoricamente non fa una piega salvo eccepire che il nulla osta autorizza sì l'insediamento degli stabilimenti attrezzati, ma a patto che non vengano violate le norme di tutela imposte dalle legge regionale 20/2006.

All'origine della sospensione dei lavori decretata dal Comune di Gallipoli invece si fa riferimento proprio alle violazioni delle "Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale" che la società concessionaria avrebbe "calpestato" (si parla tra l'altro di abbattimento dei muretti a secco di contenimento della sabbia e della distruzione di un'ampia zona interessata da vegetazione protetta in area Sic, sito di interesse comunitario). Il provvedimento di sospensione dei lavori da parte del Comune era dunque propedeutico al ritiro delle autorizzazioni e al "diniego" del nulla osta a suo tempo concesso. Non per il Tar, che pur condividendo tali rilievi per il momento ha accolto il ricorso della Praia del Sud (ex proprietà Berlucchi e di cui è attuale amministratore Angelo Marrella di Casarano), che è anche proprietaria dell'area di concessione. I lavori possono proseguire e lo stabilimento può andare avanti. Tutto ora dipenderà dalla Camera di Consiglio per l'esame dell'istanza cautelare e già fissata per la prossima settimana. Il Tar ha comunque disposto anche che "per l'avvio della gestione della struttura, la Società ricorrente dovrà munirsi della relativa autorizzazione e dovrà rispettare le prescrizioni impartite dalla Regione Puglia-Ufficio Parchi e Riserve naturali - nella nota prot. n.4307 del 14 marzo 2007 ed in particolare il divieto assoluto di realizzazione di impianti di illuminazione e il divieto di utilizzo delle strutture durante le ore notturne, onde evitare disturbo alla fauna nel momento di maggiore riduzione del rumore ambientale".

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