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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Verbale annullato: Equitalia chiede lo stesso il conto

Una leccese al centro di un'altra pazza cartella esattoriale: nonostante un verbale annullato, Equitalia e comune di Lecce le chiedono il conto, ma il giudice le dà ragione. E tocca al comune pagare

LECCE - Un altro pasticcio ed un'altra cartella esattoriale "pazza", partorita da Equitalia Lecce Spa. Il giudice di pace del capoluogo, Silvano Trane ha accolto il ricorso di una cittadina leccese, al centro di un controverso caso, che affonda le radici nel 2006. Il giudice, a seguito di attività giudiziale e discussione orale in udienza, ha sposato la tesi della difesa della ricorrente, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Calogiuri, riscontrando un grossolano errore di iscrizione a ruolo esattoriale di somme, che si assumevano da riscuotere in favore del Comune di Lecce e che, pertanto, erano state traslate alla Società Equitalia Spa per intraprendere ogni più opportuna attività esecutiva.

Ma quali sono i fatti: nel 2006, veniva elevato alla cittadina protagonista della vicenda un verbale, per presunta violazione del codice della strada, annullato in altro procedimento dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, a seguito della discussione della causa. Ciò nonostante, il verbale veniva traslato ad Equitalia Lecce S.p.A. per l'attività di recupero coattivo di quanto in realtà non dovuto al Comune.

Appare chiaro come l'annullamento di un provvedimento amministrativo ad opera di un provvedimento giurisdizionale precluda al primo di continuare ad esplicare i suoi effetti, tra i quali la possibilità che la sanzione irrogata per violazione del Codice della Strada divenga titolo esecutivo e consenta all'ente di procedere ad esecuzione forzata.

Il Giudice interessato al procedimento ha deciso, pertanto, per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della cartella esattoriale opposta, dichiarando l'insussistenza del diritto di mettere ad esecuzione la cartella esattoriale in danno della ricorrente. Ma ciò che preme sottolineare è la circostanza della condanna alle spese in favore della parte ricorrente, la quale, chiaramente, non poteva vedersi "costretta" a sostenere le spese legali per un procedimento frutto di un chiaro lapsus amministrativo imputabile a terzi.

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