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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia

Fruttivendoli Carmiano: gli associati di Federaziende ricorrono al Tar

Per il Comune è tutto in regola, ma per i commercianti l'assegnazione dei posteggi è illegittima

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccePrima

FRUTTIVENDOLI CARMIANO: ASSEGNAZIONE POSTEGGI ILLEGITTIMA. GLI ASSOCIATI DI FEDERAZIENDE RICORRONO AL TAR.

FEDERAZIENDE, rappresentata dal Presidente Eleno Mazzotta, di concerto con i propri associati ritiene illegittimo l'avviso del 29.01.16 con il quale il Comune di Carmiano pone a bando l'assegnazione di 26 posteggi fuori mercato con veicoli mobili o con banco mobile ed eventuale ombrellone a beneficio dei commercianti su aree pubbliche in possesso di autorizzazione di tipologia B e dei produttori agricoli, ritiene altresì illegittima la nota del 18.03.16 del Comune di Carmiano ed anche la delibera del C.C. del 07.10.13 n.46 con la quale è stata approvata la "Disciplina del Commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo n. 114/2008 e della legge regionale n.18/2001 - Regolamento e Piano" e conseguentemente ha presentato ricorso al TAR PUGLIA assistiti dall'Avv Luca Vergine di Lecce. Ricordiamo che con avviso del 29.01.16, il Comune di Carmiano comunicava ai titolari di autorizzazione di tipo B in forma itinerante ed ai produttori agricoli, che avevano comunicato l'avvio della vendita in forma itinerante, di aver indetto una selezione per l'assegnazione di posteggi fuori mercato e più specificatamente "posteggi con veicoli mobili" e "posteggi con banco mobile ed eventuale ombrellone". Al precitato avviso venivano allegate le cartografie delle varie zone, denominate schede, nelle quali erano indicate le planimetrie dei posteggi messi a bando. In particolare, in ogni scheda veniva descritta l'area, con l'indicazione di vie, piazze, del punto esatto del posteggio, dei giorni in cui svolgere l'attività, della riserva del numero di posteggi a favore dei produttori agricoli, della tabella merceologica, per la quale è rilasciato il posteggio e il tipo di posteggio, con veicolo mobile o con banco mobile. L'atto impugnato rende disponibili complessivamente 26 posteggi, da assegnare in base all'ordine cronologico delle istanze pervenute; la concessione del posteggio avrebbe validità triennale e si precisava che la citata assegnazione non avrebbe comportano il rilascio di autorizzazioni di tipologia A. In data 02/03/2016 FEDERAZIENDE e FEDIMPRESE di concerto con i propri associati hanno presentato un esposto al fine di rendere edotta la Polizia Municipale delle vie nelle quali si registra una forte presenza di abusivi e nello stesso atto di denuncia si è contestata la legittimità della procedura di assegnazione. Con nota del 18.03.16, il Comune di Carmiano ribadiva la correttezza dell'avviso di selezione dei commercianti, già titolari di autorizzazione B - itinerante, e dei produttori agricoli, precisando che è facoltà dell'ente, riconosciuta dal Regolamento e dall'art. 31 commi 5 e 6 della L.R. n.24/15, "individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali". Ma l'atto regolamentare, riproduce pedissequamente la normativa regionale di settore (LR n.18/01), abrogata dalla L.R. 16.04.15 n.24. La combinazione della disciplina autorizzativa itinerante alle procedure di assegnazione dei posteggi fuori mercato nel bando comunale del 29.01.16 realizza l'interesse di trasformare le autorizzazioni di tipo B in autorizzazioni di tipo A con posteggio a validità triennale. Va premesso che l'art. 28, I comma del D. L.gs 31.03.98 n.114 delinea le categorie autorizzative attraverso le quali può essere esercitato il commercio su aree pubbliche: "a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; -b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante".La medesima disposizione demanda alle Regioni la potestà normativa in materia di disciplina delle attività sul commercio di cui innanzi. La Regione Puglia ha approvato la L.R. 16.04.15 n.24, che fissa i criteri programmatori, ispirati dalle direttive comunitarie sul commercio (direttiva 2006/123/CE), per lo sviluppo del commercio in Puglia attraverso la salvaguardia del principio sulla libera concorrenza e lo svincolo del rilascio delle autorizzazioni a logiche di mercato e a indagini sui contesti economico-sociali dell'area interessata dalla programmazione commerciale.L'atto regolamentare impugnato riproduce le disposizioni della L.R. n.18/01, palesando un chiaro contrasto con la sopravvenuta disciplina regionale, L.R. 16.04.15 n.24.In particolare, l'art. 31 della L.R. n.24/15, avente ad oggetto il rilascio di autorizzazioni di tipo B - itineranti - non prevede l'assegnazione di un posteggio per l'esercizio di detta attività. Del resto, non è difficile da comprendere che il concetto di "itinerante" è opposto ai concetti di assegnazione di un "posteggio senza limiti di orario", di cui all'art. 36 del Regolamento, nelle forme del "posteggio isolato o fuori mercato", e di esercizio "esclusivo" del posteggio, di cui all'art.37 del Regolamento.Il netto contrasto emerge chiaramente leggendo l'art. 31 comma 4 della L.R. n.24/15, secondo cui "l'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e con divieto di posizionare la merce sul terreno o sui banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie". L'assegnazione del posteggio mal si concilia con la ratio dell'attività del commercio itinerante che mira a soddisfare l'esigenza della clientela di acquistare i prodotti sotto casa al passaggio del commerciante e per il tempo necessario all'acquisto. La facoltà dell'ente comunale, richiamata dalla nota del 18.03.16, prevista dall'art. 31 comma VI della L.R. n.24/15, di poter "individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali e a determinate condizioni o in particolari orari", per procedere all'assegnazione di posteggi in aree fuori mercato, conferma l'illegittima applicazione del citato articolo al caso di specie. Infatti, tale disposizione è inapplicabile alla concessione di posteggi agli operatori itineranti fuori mercato.Soccorre l'art. 27, lett. d) della L.R. n24/15 a chiarire in quali casi si possa procedere con l'assegnazione di posteggio. Infatti, il legislatore regionale nel definire il significato di "concessione di posteggio" precisa che è "l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera".Ne consegue, che porre a bando dei posteggi in aree "fuori mercato" contrasta con il legittimo esercizio del potere di concedere lo spazio pubblico per l'attività commerciale che non sia una fiera o un mercato.La "forzatura interpretativa" dell'ente comunale alla chiara lettera della citata disposizione è evidente per realizzare, la concessione di nuovi posteggi di tipo A, vietato dalla legge.Inoltre in questo meccanismo di precetti regolamentari, verrebbe ad essere precluso agli "itineranti" non titolari di posteggio di poter far valere il disposto dell'art. 37, II comma del Reg. secondo cui "I posteggi per veicoli mobili e quelli con banco mobile occasionalmente non occupati dagli assegnatari possono essere utilizzati nella circostanza da tutti i titolari di autorizzazione di tipologia B''.Infatti, l'individuazione di zone dove esercitare l'attività del commercio itinerante e, all'interno delle medesime, fissare le dimensioni del posteggio con la relativa planimetria, finanche a fissare le distanze che i singoli commercianti (posteggi) devono rispettare l'uno dall'altro (si veda la scheda 5, ove espressamente si precisa che "i posteggi dovranno essere realizzati ad una distanza di circa 80/100 metri l'uno dall'altro …") sono i chiari segnali che l'attività che si intende far esercitare, all'interno del posteggio "nominativo" ed "esclusivo", è l'attività di vendita con posto fisso, in deroga (violazione) alla disciplina prevista per l'autorizzazione di tipo A.Peraltro, l'assegnazione dei posteggi cosiddetti "fuori mercato" ai commercianti "itineranti" contrasta, oltre che con l'art. 27 della L.R. n.24/15, anche con l'art. 31 della L.R. n.24/15 che espressamente abilita i titolari della relativa autorizzazione:- "a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale"; - "b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere"; - "c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati". Ne discende che l'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante di tipo B non può essere imposta, prevedendo precise aree, rappresentate dalle schede dalla n.3 alla n.12 allegate all'avviso impugnato, posteggi assegnati e distanze tra posteggio e posteggio. Inoltre l'avviso impugnato è stato adottato, senza la preventiva approvazione del documento strategico sul commercio e dei relativi regolamenti, ai sensi dell'art. 12 del L.R. n.24/15. In difetto del citato atto programmatorio, imposto per recepire i criteri fissati dall'art. 12 comma IV, lett. e della L.R. n.24/15, l'ente non avrebbe potuto indire la procedura di assegnazione di posteggi secondo la precedente disciplina. Infatti, ai sensi dell'art. 12 comma I della L.R. n.24/15, "I comuni per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all'art. 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del commercio e delle norme previste dal presente articolo". Nella specie, l'ente comunale non ha convocato le organizzazioni datoriali presenti sul territorio, tra le quali FEDERAZIENDE, e non si è dotato di un atto regolamentare sul commercio che recepisca i contenuti minimi previsti dall'art. 12, comma II, L.R. n.24/15 ed i criteri previsti dall'art. 12 comma IV della L.R. n.24/15. Chiarito, dunque, che il regolamento impugnato, in attesa dell'approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 3, comma I della L.R. n.24/15, non può essere applicato nella materia de qua per il contrasto con le succitate disposizioni, si rende palese l'interesse perseguito dall'ente dell'assegnazione di posteggi in aree fuori mercato secondo la precedente disciplina regolamentare. Infatti, l'art. 64 II comma della L.R. n.24/15 precisa che fino all'approvazione da parte del Comune dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni su aree pubbliche di cui all'art. 12, non possono essere: rilasciate nel comune nuove autorizzazioni di tipo A; Istituiti o ampliati di numero di posteggi o trasferiti di luogo fiere e mercati; Operate ripartizioni dei posteggi per merceologia." L'avviso impugnato, ponendo a bando 26 posteggi, ripartiti per merceologia e per la durata triennale, senza limiti di orario, vincolati alla distanza ed assegnati in via "esclusiva", rilascia nuove autorizzazioni e amplia ed istituisce nuovi posteggi. Ne consegue che l'avviso pubblico è illegittimo perché realizza le finalità vietate dalle citate disposizioni.

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