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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Accordo sindacale legittimo: il giudice dà ragione alla Lupiae Servizi

Il tribunale del lavoro ha escluso vessazioni e ritenuto legittimi anche i trasferimenti del personale ed il divieto di usare i social network

LECCE –Lupiae Servizi non è colpevole di condotta antisindacale ed alla sigla Confintesa tocca pagare le spese processuali. A stabilirlo è una sentenza del giudice del tribunale del lavoro, Luca Buccheri, che con il decreto numero 18452 del 2017 ha legittimato il comportamento del management aziendali contestato invece dalla sigla sindacale.

In base alla sentenza, diffusa dalla presidente Turi, la società ha dimostrato di aver sempre agito nell' interesse dei lavoratori e nel rispetto delle norme. Più nel dettaglio, la sottoscrizione dell'accordo sindacale del 30 maggio 2016 ha consentito il mantenimento dei livelli occupazionali mentre il giudice ha chiarito come “Confintesa appare agire esclusivamente per recuperare una posizione contrattuale attraverso la deduzione della antisindacalità del rifiuto di Lupiae al confronto, ma che in realtà il suo è solo un tentativo di raggiungere una diversa soluzione e gestione degli interessi di alcuni lavoratori”.

La sentenza esclude, peraltro, comportamenti vessatori del management rispetto agli ordini di servizio, con i quali alcuni dipendenti sono stati trasferiti per ragioni tecniche-organizzative da un settore ad un altro, così come ha ritenuto infondata l’accusa di voler isolare i lavoratori che hanno aderito a Confintesa.

Il management ha ribadito che Lupiae Servizi vive di flessibilità e, dunque, la possibilità di riallocare le professionalità a seconda delle esigenze dettate dai contratti di servizio che la lega al Comune di Lecce, rappresenta l'essenza stessa della sua azione programmatica. La società ha quindi dimostrato che i trasferimenti contestati si inseriscono all'interno di un percorso di riorganizzazione aziendale molto più ampio.

Infine, è stato ritenuto legittimo il provvedimento del presidente Tatiana Turi, con il quale si intimava ai dipendenti, il divieto di chattare in modalità whatsapp o postare sui social network messaggi di contenuto generale, durante l'orario di lavoro.

Sul punto, il giudice ha stabilito che "un divieto espresso del datore di lavoro, riferito alle ore lavorative non può e non ha che altro, legittimo, fine quello di pretendere che le energie del dipendente si rivolgano, precipuamente alle attività lavorative, evitando la dedizione a qualsiasi altro impegno che riduca, o giunga ad eliminare, l'apporto lavorativo".

Il presidente ha voluto ringraziare le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo e tutti quei lavoratori (oltre 250) che, con grande spirito di sacrificio, hanno anteposto il bene collettivo a quello individuale. Tatiana Turi in conclusione ha tenuto a rimarcare che l'azione sua e dell'intero Cda, è ispirata alla legittimità di ogni provvedimento, finalizzato al conseguimento degli obiettivi strategici aziendali, nell'interesse superiore e primario dei cittadini leccesi.

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