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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Aggiornamento Istat della tariffa rifiuti, respinto ricorso di Progetto Ambiente

Sulla complessa vicenda di carattere amministrativo intervengono l'avvocato Luigi Quinto e il professor Ernesto Sticchi Damiani

LECCE – Il Tar di Lecce ha dichiarato inammissibile un ricorso di Progetto Ambiente su un ulteriore aggiornamento Istat della tariffa per gli anni 2011 e 2012 rispetto a quello già riconosciuto in via definitiva dallo stesso Tribunale e dal Consiglio di Stato. I giudici hanno respinto la tesi dei comuni della provincia che sostenevano la violazione del principio del contraddittorio. Ciò sul presupposto che, in materia di determinazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti, tutti i comuni della provincia dovessero essere chiamati in giudizio.

Il giudice amministrativo ha condiviso le argomentazioni dell’avvocato Luigi Quinto nell’interesse della ditta evidenziando che “nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti assunti dall’Ato nella determinazione dell’aggiornamento delle tariffe e revisione prezzi, i Comuni facenti parte di tale organismo non assumono la veste formale di controinteressati necessari, agendo l’Ato in veste di rappresentante degli Enti locali che ne fanno parte, i quali partecipano alle decisioni assunte dall’organismo unitario, a monte, attraverso le assemblee a tal fine previste dalla legge; e ciò anche in ragione del fatto che l’Ato rappresenta una struttura organizzativa dotata di una soggettività autonoma, alla quale la legge ha trasferito la competenza unitaria nello svolgimento di alcuni compiti, prima attribuiti singolarmente ai Comuni, quali la determinazione delle tariffe e dei relativi accessori ed aggiornamenti”.

“La decisione del Tar di Lecce – ha dichiarato l’avvocato Quinto – è di grande rilevanza nel contenzioso tra gestore e comuni. Pur dichiarando inammissibile la nostra domanda di ulteriore adeguamento Istat per il 2011 ed il 2012, perché coperta dal giudicato, ha esaminato e respinto tutte le eccezioni sollevate dai Comuni, affermando principi destinati a risolvere in maniera definitiva le questioni ancora aperte. Oltre a confermare la giurisdizione amministrativa nella materia revisionale, il TAR ha escluso che i Comuni possano rivestire la qualifica di parti necessarie nonostante le ricadute patrimoniali sui propri bilanci delle determinazioni tariffarie. La sentenza ha chiarito che “coloro che risultano assoggettati al pagamento delle tariffe stabilite dall’Ato anche in sede di aggiornamento e revisione prezzi sono in realtà i cittadini, destinatari finali dell’onere di pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti” ed ancora che “l’interesse prospettato dagli Enti locali ad asserita dimostrazione della loro natura di controinteressati necessari è in realtà di mero fatto, ponendosi quale mera conseguenza dalla scelta operata dal legislatore di attribuire in via accentrata all’Ato le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali, compresi i rifiuti, per consentirne la gestione associata attraverso una delega esclusiva di funzioni in favore all’Ato, unico contraddittore necessario nei giudizi avverso le determinazioni dallo stesso assunte in rappresentanza di tutti i Comuni che ne fanno parte”.

La decisione del TAR, pur dichiarando inammissibile il ricorso, è stata accolta con grande soddisfazione dalla Progetto Ambiente in considerazione del fatto che i principi in essa affermati dimostrano l’assoluta inconsistenza dei ricorsi per opposizione di terzo proposti dai Comuni avverso la precedente sentenza del 2014, che aveva già riconosciuto un consistente adeguamento tariffario al gestore. Quella sentenza, già confermata per due volte dal Consiglio di Stato, era stata di recente messa nuovamente in discussione dai Comuni, e per questo non ancora eseguita, proprio sulla base di una presunta mancata loro partecipazione a quel giudizio.

La decisione del TAR, ed i principi in essa stabiliti, rappresenta un duro colpo alle speranze dei Comuni di rimettere in discussione il giudicato del 2014.

Rimangono ancora in piedi due ulteriori voci di adeguamento della tariffa: una relativa all’aggiornamento Istat per gli anni dal 2013 in poi, l’altra relativa all’aggiornamento delle scorie. Per entrambe il TAR ha già nominato un commissario ad acta per sopperire all’inerzia dell’Amministrazione.

Sulla stessa vicenda interviene il professor Ernesto Sticchi Damiani: “La questione decisa dal Tar di Lecce non è risolutiva della ammissibilità dei ricorsi di impugnazione per opposizione di terzo già proposti dai Comuni contro le precedenti sentenze di adeguamento della tariffa (e di cui la sentenza oggi pubblicata non si è occupata), ma rileva solo rispetto al contenuto dei motivi di impugnazione e quindi sotto il profilo processuale.

Infatti, ritenendo che i Comuni possono far valere nella vicenda un interesse non solo di mero fatto, ma una posizione giuridica di diritto soggettivo ben più qualificata, gli stessi faranno valere nella sede a ciò preposta i vizi delle sentenze impugnate.

Si rammenta in proposito che le questioni portate in giudizio sono state qualificate dallo stesso TAR come aventi natura di diritto soggettivo perché rivenienti dal contratto di appalto, quello stesso contratto che individua i Comuni (e non solo l’ATO) come parti obbligate a dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali e quindi al pagamento della tariffa. Obbligazioni la cui illegittimità gli stessi Comuni intendono far accertare in un giudizio che li veda parte attiva e legittimata ad invocare il rispetto delle norme.

Ciò in applicazione dell’art. 108 del Codice del processo amministrativo che consente l’opposizione di terzo non solo da parte del controinteressato necessario, ma anche da chiunque veda pregiudicati dal giudicato i suoi diritti o interessi legittimi. Il dato oggettivo è comunque che la richiesta di adeguamento Istat avanzata da Progetto Ambiente è stata dichiarata inammissibile”.

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