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Giovedì, 25 Aprile 2024
Politica Castrignano de' Greci

Casaluci la spunta al Tar: nessun motivo per invalidare la tornata elettorale

Altri candidati avevano contestato cancellazione e sostituzione di un nome, avvenuta a loro dire dopo l'apposizione delle firme

CASTRIGNANO DE’ GRECI – Per il sindaco Roberto Casaluci e per la sua maggioranza alla guida del Comune di Comune di Castrignano de’ Greci, arriva la conferma del Tar di Lecce che spegne le polemiche in seguito all’ultima campagna elettorale. Tutto dovuto alla sostituzione di un nome di un candidato con un altro. 

I giudici amministrativi (presidente Antonio Pasca, giudice relatore Jessica Bonetto) hanno dunque respinto il ricorso proposto dai candidati sindaci Pierluigi Meleleo (lista Ora si cambia) e Sergio Zaminga (Movimento 5 stelle) e dai candidati consiglieri delle relative liste che invocavano l’annullamento dell’ammissione alle elezioni dello scorso giugno della lista poi risultata vincitrice (Progetto democratico) e guidata da Casaluci.

La contestazione nasceva dal modulo di presentazione della lista, che riportava la cancellazione e la sostituzione del nome di un candidato. Una modifica che, a loro avviso, sarebbe avvenuta dopo l’apposizione delle firme dei sottoscrittori, generando una presunta irregolarità. Al Tar avevano quindi chiesto sia d’invalidare l’atto con cui era stata ammessa a partecipare alle elezioni la lista capeggiata da Casaluci, sia la successiva proclamazione degli eletti. In pratica la modifica o l’annullamento di tutte le operazioni elettorali.

Il Tar di Lecce, accogliendo le argomentazioni difensive dell’avvocato Saverio Sticchi Damiani in difesa del Comune e degli avvocati Federico Massa e Domenico Mastrolia per il sindaco in carica e i consiglieri della attuale maggioranza, nonché dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in difesa della Prima sottocommissione elettorale, ha respinto il ricorso. 

Le operazioni elettorali sono state accertate come legittime. Motivo: la mera sostituzione del nominativo di uno dei candidati non rappresenta una ragione tale da invalidare la lista, potendo tale modifica rendersi necessaria per molteplici ragioni. Per esempio, l’impossibilità o il rifiuto del candidato originario ad assumere l’incarico.

Il Tar, ai fini della correttezza delle operazioni della fase di ammissione delle liste, ritiene rilevante che l’elenco dei nominativi dei candidati sia univoco e che i sottoscrittori siano in grado, al momento della firma, di conoscere la lista nei suoi elementi fondamentali, quali il contrassegno, il candidato sindaco e l’insieme dei candidati.

I giudici, in ultimo, hanno ritenuto dimostrata la circostanza della piena corrispondenza soggettiva tra l’elenco dei candidati (anche per numerazione progressiva) contenuto nei modelli di presentazione della lista. La cancellazione del nominativo di un candidato e la sua sostituzione con altro (contenuta, appunto, in tutti i modelli e nel rispetto dell’ordine progressivo) non può quindi qualificarsi come irregolarità tale da determinare l’esclusione della lista dalla consultazione elettorale.

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