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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Il consigliere sospeso per condanna in primo grado ricorre al Tar di Lecce

A Parabita, Stefano Prete, dopo aver subito l'applicazione da parte del Prefetto della Legge Severino, per la condanna in abuso d'ufficio, tenta il ricorso e impugna la delibera di consiglio che nomina il suo sostituto Grasso

PARABITA - Stefano Prete, già consigliere comunale di Parabita, sospeso dalla carica dal Prefetto di Lecce con provvedimento del 16 agosto scorso in applicazione della “Legge Severino” perché condannato con sentenza di primo grado per abuso d’ufficio, ha impugnato la sospensione dalla carica e la conseguente delibera del consiglio di Parabita di nomina di Gianluigi Grasso, primo dei non eletti, alla carica di consigliere comunale quale suo sostituto.

Nel ricorso, proposto al Tar di Lecce, gli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Flavio Fasano, difensori di Stefano Prete, sostengono che l’articolo 11 ( comma 1 lett. A) del D.lgs. 235 del 31 dicembre 2012, laddove introduca un’ipotesi di sospensione dalla carica elettiva anche in caso di condanna non definitiva per taluno dei reati previsti dalla stessa legge (tra cui l’abuso d’ufficio) sia incostituzionale e si ponga, tra l’altro, in aperta violazione dei principi fissati dal parlamento per la redazione delle norme anticorruzione da parte del governo e contenute nella “Legge Severino”.

Nella legge di delega 190 del 6 novembre 2009, infatti, il Parlamento ha autorizzato il governo ad adottare il testo unico in materia di incandidabilità alle cariche elettive, tra cui anche quella di consigliere comunale, fissando tra i principi da rispettare in sede di redazione del testo di legge quello per cui l’introduzione di eventuali ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche doveva valere per i casi di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all’affidamento della carica.

Ma la Legge Severino ha, invece, introdotto una ipotesi di sospensione di diritto dalla carica anche per coloro che hanno subito, già prima della candidatura, una condanna con sentenza non definitiva, violando così la regola costituzionale che vieta alle leggi delegate di violare i principi stabiliti nella legge-delega. La stessa norma, tuttavia, a parere dei legali incaricati da Stefano Prete, presenta ulteriori profili di incostituzionalità, tra cui la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e quello ben noto secondo cui l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

I legali incaricati, con il ricorso già notificato, hanno richiesto al Tar di Lecce anche l’adozione di provvedimento cautelare che consenta a Stefano Prete di essere  reintegrato nelle funzioni elettive in attesa delle decisioni sulla questione di incostituzionalità della norma contestata.

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