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Sabato, 20 Aprile 2024
Politica Santa Cesarea Terme

Gestione Terme, per il Tar il Comune si contraddice e perde due ricorsi

Sono occorse ben due pronunce, entrambe di rigetto, per dirimere il contenzioso fra il Comune di Santa Cesarea Terme da un lato, e la Terme di Santa Cesarea Spa e la Regione Puglia dall'altro. L'amministrazione pretendeva una posizione di privilegio rispetto ad altri partecipanti

LECCE - “Il Comune non può pretendere che gli venga riconosciuta una posizione di privilegio rispetto ad altri partecipanti” quando si tratti di “attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Sarebbe in contrasto rispetto alle norme del trattato della Comunità europea, nello specifico l’articolo 42.

Sono occorse ben due pronunce, entrambe di rigetto, per dirimere il contenzioso fra il Comune di Santa Cesarea Terme da un lato, e la Terme di Santa Cesarea Spa e la Regione Puglia dall’altro. L'amministrazione, infatti, aveva ricorso prima contro il bando di gara regionale per l’affidamento in concessione dello sfruttamento di acque termali e, in seguito, contro l’aggiudicazione in favore della società, sostenendo di essere titolare, di una posizione di privilegio, basandosi sulla legge regionale 44/1975, che gli avrebbe consentito di ottenere l’affidamento della concessione.

Ma la Regione, nel pubblicare il bando, aveva dato effetto a una precedente sentenza del Consiglio di Stato sopraggiunta in seguito a un altro ricorso in cui era stato impugnato il rinnovo automatico della concessione in favore della Terme di Santa Cesarea Spa. In quell’occasione, proprio il Comune aveva sostenuto la necessità dell’indizione di una gara pubblica, secondo i principi del diritto comunitario, che consentisse la partecipazione di altri imprenditori, fossero locali o di fuori.

Il Tar Lecce, con due pronunce della prima sezione, ha respinto i due ricorsi presentati dal Comune, sottolineando, anzitutto, il carattere contraddittorio delle tesi dell'amministrazione, che dapprima aveva richiesto l’indizione di una gara pubblica, e in un secondo momento aveva preteso di essere aggiudicatario, in ragione di un privilegio contrastante con il diritto nazionale e quello comunitario. Il Comune era difeso dall’avvocato Silvestro Lazzari, la società dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani. 

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