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Venerdì, 19 Aprile 2024
Politica Gallipoli

Il Comune: "Il Parco non si tocca: Valtur non esulti"

Il legale che segue la vicenda del Prg e della perimetrazione dell'area naturale di Gallipoli legge le motivazioni della sentenza. Sono già pronti nuovi ricorsi. "Legittimate solo controdeduzioni"

Che le ultime vicende giudiziarie sul caso Valtur avrebbero fatto riaccendere i riflettori sul tormentato iter attuativo del Piano regolatore generale di Gallipoli, c'era da aspettarselo. Così come era prevedibile tutto il tourbillon di interpretazioni e letture più o meno verosimili delle sentenze giurisdizionali. La confusione regna sovrana ancora oggi, e non solo per colpa delle notizie offerte all'opinione pubblica dai mezzi di informazione. La questione è controversa. E la lettura dei dispositivi, così come anche le decodificazioni fornite dei legali di parte, non contribuiscono a migliorare le cose. Da quanto si è potuto appurare appare chiaro che tra l'ultima sentenza del Tar risalente al 18 agosto scorso (e favorevole al ricorso presentato dalla Torre del Pizzo investimenti legata al gruppo Valtur contro Regione Puglia, Comune di Gallipoli, e Ministero dei Beni Culturali e Ambientali) e il parere dei legittimità sull'iter di istituzione dei parchi naturali pugliesi in questione da parte della Regione Puglia non ci sia un collegamento diretto e soprattutto consequenziale. Su quell'iter nel luglio di quest'anno la Corte Costituzionale (con sentenza n.241/08) ha fugato ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della legge istitutiva del Parco naturale regionale "Isola di Sant' Andrea e litorale di Punta Pizzo", rigettando le questioni di legittimità costituzionali che erano state rimesse dal Tar di Lecce.

Il pronunciamento del Tar, con la sentenza dell'agosto scorso, invece, accogliendo il ricorso proposto dal legale della Torre Pizzo investimenti (avvocato Gianluigi Pellegrino), non ha fatto altro che annullare l'approvazione del Prg gallipolino, ordinando la ripubblicazione dello strumento urbanistico per consentire alla società ricorrente di interloquire con gli enti titolari del potere di pianificazione, presentando osservazioni sulla declassificazione, rispetto al Prg adottato, dei terreni di sua proprietà. Quindi Torre del Pizzo e Valtur hanno la possibilità di proporre (dopo l'eventuale ripubblicazione del Prg di Gallipoli) le loro controdeduzioni alle decisioni del Cur regionale di stralciare la vecchia destinazione dei terreni "contesi" che in sede di adozione erano destinati ad aree di valenza turistico-ricettive-alberghiere e che in seguito sono state "ridisegnate" come zone agricole e di pregio ambientale. Questo non implica ad horas che il Parco naturale (come sancito dalla Corte costituzionale) sia illegittimo. Ma meno "protetto" di prima, forse quello si. Anche se la stessa sentenza del Tar può ancora esser impugnata. Dello stesso avviso è anche la lettura giurisprudenziale del legale che difende le ragioni del Comune di Gallipoli, avvocato Andrea Angelelli di cui pubblichiamo un intervento integrale:

"Sulle notizie offerte all'opinione pubblica dai locali organi d'informazione (diffuse su impulso dell'avv. Gianluigi Pellegrino e poi del sig. Manna "coordinatore cittadino" di Legambiente) riguardanti la sentenza n. 2388/08 del Tar di Lecce, che ha accolto il ricorso proposto dalla Torre Pizzo Investimenti s.r.l. (facente capo al gruppo Valtur) avverso gli atti di approvazione del Prg gallipolino, ritengo, quale difensore del Comune di Gallipoli nel relativo giudizio, di dover intervenire per precisare quanto segue e per esporre alcune mie considerazioni. La Torre Pizzo Investimenti s.r.l. è proprietaria di un'area estesa circa ha 35 a ridosso del litorale sud di Gallipoli, che nel vecchio Prg del 1976 era classificata come agricola; senonché nell'iter di approvazione del nuovo Prg la stessa area veniva destinata dapprima, in sede di adozione, come C7 ( aree con destinazione turistico ricettive alberghiere) e poi, a seguito di osservazioni della Sovrintendenza e del Comitato Urbanistico Regionale, veniva ridestinata a zona agricola. In tale contesto aveva inizio la procedura amministrativa finalizzata all'istituzione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo"; nel cui perimetro veniva inserita anche la suddetta area di proprietà della Torre Pizzo Investimenti s.r.l., che impugnava gli atti di tale procedimento amministrativo.

"Nel corso di tale giudizio, il Tar Salentino riteneva rilevante e non infondata la questione di legittimità costituzionale L.R. n.20/06 (istitutiva del Parco) per il mancato rispetto del contraddittorio coi proprietari interessati dalla perimetrazione dell'area protetta. Nel luglio di quest'anno la Corte Cost. ha fugato con sentenza n.241/08 ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della legge istitutiva del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", rigettando le questioni di legittimità costituzionali rimessele dal TAR di Lecce. Nel frattempo, il Prg di Gallipoli veniva approvato con delibera G.R. 9/10/07 n.1613, in conformità delle prescrizioni impartite dal Cur; anche gli atti ed i provvedimenti di approvazione del Prg erano impugnati dalla Torre Pizzo, che muoveva sia censure di legittimità al procedimento di approvazione sia censure di merito sulle scelte pianificatorie.Nell'agosto di quest'anno, la I^ Sez. del Tar di Lecce ha accolto con sentenza n. 2388/08 il ricorso proposto dalla Torre Pizzo, annullando, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, l'approvazione del Prg ed ordinando la ripubblicazione dello strumento urbanistico per consentire alla società ricorrente di interloquire con gli enti titolari del potere di pianificazione, presentando osservazioni sulla declassificazione (rispetto al Prg adottato) dei terreni di sua proprietà.

Questi i fatti: sicchè il Tar di Lecce non ha mosso alcuna censura di merito alle scelte pianificatorie della Regione Puglia e del Comune di Gallipoli, ma ha solo stabilito che deve esser reintegrata la pienezza del contraddittorio nella fase di approvazione del Prg. Ora il Comune di Gallipoli e la Regione Puglia possono decidere se impugnare tale pronuncia, ponendosi la stessa in contrasto con altre statuizioni del GA, secondo cui invece nella fase di approvazione del Prg non è necessaria l'osservanza di particolari garanzie partecipative. Una volta fatte queste puntualizzazioni e osservazioni, ritengo di poter aggiungere alcune mie personali valutazioni a quelle sinora ampiamente diffuse per mezzo dei locali organi d'informazione. Mi sembra che la ricostruzione dell'intera vicenda non consenta assolutamente di affermare - come invece ha sostenuto l'avv. Pellegrino - che tale pronuncia segna un punto a favore della Torre Pizzo Investimenti s.r.l. nella "battaglia" per la realizzazione della resort Valtur, né tantomeno permetta di paventare - come sembra ventilare il referente di Legambiente - che permettere alla Torre Pizzo di controdedurre rispetto all'approvazione del Prg possa in qualche modo influire oppure riverberare sulla (ormai ben definita e inattaccabile) perimetrazione del Parco naturale. Sicché, a mio avviso, è evidente come il risalto dato dai mass media alla predetta sentenza (offrendo libere interpretazioni della stessa), rappresenti il malcelato tentativo di riportare sulla ribalta mediatica l'intricata vicenda del villaggio Valtur, sperando di riaprire una partita (sicuramente lontano dalle aule di giustizia) oramai chiusa dalle incontrovertibili scelte dell'istituzione del Parco e dalla sua perimetrazione".

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