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Giovedì, 25 Aprile 2024
Politica Calimera

Il Tar sulle opere di urbanizzazione: per i Comuni “obblighi incombenti”

Una sentenza del tribunale amministrativo leccese ha annullato il provvedimento con cui l'amministrazione di Calimera aveva disatteso la richiesta di un cittadino sulle opere di urbanizzazione nella zona del suo immobile

CALIMERA - Nei giorni scorsi, è stata ampiamente pubblicizzata una sentenza emessa dal Tar Lecce sugli obblighi incombenti in capo al Comune in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del suo territorio. Con il dispositivo, è stato annullato il provvedimento con cui il Comune di Calimera aveva disatteso l’istanza con cui il proprietario di un’abitazione aveva chiesto l’installazione della rete idrica, fognante e di distribuzione del gas nella zona interessata dal suo immobile.

Ciò sul rilievo secondo cui “l’amministrazione comunale ha l’obbligo di provvedere alla completa definizione delle suddette opere di urbanizzazione nel triennio successivo alla concessione del titolo edilizio, salvo che l’onere sia assunto, tramite specifico impegno, direttamente dal privato”.

“La sentenza, pienamente condivisibile – sostiene l’avvocato Paolo Gaballo -, in realtà, è l’ultima pronuncia emessa in materia dal medesimo tribunale amministrativo, che, in passato, ha più volte affermato il citato principio giuridico. Ogni amministrazione, infatti, in base alla normativa del testo unico sull’edilizia, nel momento in cui rilascia il titolo edilizio, assume l’impegno pubblico prioritario all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria nel triennio successivo”.

Tale impegno, peraltro, come chiarisce il legale “giammai può essere disatteso in ragione della mancata previsione nel bilancio comunale di risorse finanziarie destinate a tali finalità”. Anche in tali ipotesi, infatti, l’ente risulta responsabile della violazione di un preciso dovere di “correttezza” e “buona amministrazione” in rapporto all’aspettativa del privato di veder realizzate le opere di urbanizzazione, quali strade residenziali, spazi di sosta e parcheggio, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione e spazi di verde attrezzato”, come avvalorato dalla specifica normativa (articolo 16, comma 7, del d.p.r. n. 380/2001).

L’avvocato fa notare come il Tar di Lecce, di recente, si sia pronunciato in altre vicende altrettanto significative: “In particolare, con la sentenza 1616 del 28 settembre 2012 – asserisce -, il tribunale amministrativo, dopo aver accertato il mancato rispetto da parte del Comune degli impegni assunti nell’urbanizzazione dell’area interessata e la sua persistente ed immotivata inerzia, ha finanche condannato l’amministrazione intimata a realizzare le opere di urbanizzazione richieste, obbligandola ad adottare tutti gli atti amministrativi a tal fine necessari”.

In altre pronunce della magistratura amministrativa, sono stati “sonoramente redarguiti” gli enti locali che utilizzano per altre finalità le somme riscosse dai cittadini per l’urbanizzazione delle aree in cui ricade l’intervento assentito con il rilascio del permesso di costruire: “Tali somme, infatti – chiarisce Gaballo -, non possono, come purtroppo spesso accade, costituire un’entrata positiva del bilancio comunale senza alcun vincolo per il loro utilizzo, che deve essere rappresentato unicamente dalla realizzazione delle opere e dei servizi pubblici in favore del territorio”.

“L’auspicio – in conclusione - è che gli enti locali possano mutare questa deprecabile prassi amministrativa ed agire nell’esclusivo interesse pubblico e dei loro cittadini”.

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