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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Per il Tar sono legittimi statuto e bilancio del Comune di Porto Cesareo

I giudici della sezioen di Lecce del Tribunale amministrativo regionale che ha respinto la richiesta di sospensiva dei consiglieri d’opposizione. Se accolta, si sarebbe aperta la crisi in seno all’amministrazione comunale. "Va computato anche il voto del sindaco per determinare la maggioranza"

PORTO CESAREO - E’ legittimo lo Statuto del Comune di Porto Cesareo, così come modificato e aggiornato dal Consiglio Comunale. Ed è legittima quindi anche la delibera di approvazione del bilancio. E’ questo il verdetto del Tar di Lecce, che ha respinto la richiesta di sospensiva dei consiglieri d’opposizione. Se accolta, si sarebbe aperta la crisi in seno all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Albano.

Il Tar, condividendo le argomentazioni dell’avvocato Pietro Quinto, ha motivato l’ordinanza di rigetto affermando l’infondatezza del ricorso “atteso che il sindaco va computato nel numero dei consiglieri comunali ai fini della formazione della maggioranza qualificata”.

“L’interpretazione della norma della legge comunale e provinciale - commenta il legale - è di estremo interesse e riguarda tutte le amministrazioni comunali. Allorquando – come nel caso di Porto Cesareo – la norma prevede che per la modifica degli Statuti occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per la determinazione della maggioranza va computato anche il voto del sindaco che partecipa alla votazione”.

“In questa situazione si è trovato il Consiglio comunale di Porto Cesareo, che, calcolando solo il voto dei sei consiglieri non avrebbe legittimamente adottato la deliberazione di modifica dello Statuto e di approvazione del bilancio. Con il voto espresso dal sindaco, partecipante alla seduta, è stata invece raggiunta la maggioranza qualificata”, ha concluso l’avvocato Quinto.

Peri il Tar l’eccezione si verifica solo “nei casi in cui ciò sia espressamente escluso dal Testo Unico 267/2000”, come si desume dall’articolo 38 della legge comunale che stabilisce i criteri di formazione dei regolamenti per il funzionamento dei consigli comunali. 

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