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Regione Salento, respinta la richiesta di referendum

La Corte di cassazione ha bocciato la richiesta dei promotori. I Consigli comunali coinvolti, secondo i giudici, devono esprimersi nel merito del referendum prima di chiedere la consultazione popolare

ROMA - La Corte di cassazione ha delegato alla Consulta il compito di stabilire la legittimità costituzionale dell'articolo 42 della legge numero 352 del 1970, dopo di che si esprimerà sulla proposta di referendum per la separazione da una Regione e la creazione di un'altra.

Non per la Regione Salento ma per il Principato di Salerno i cui promotori avevano depositato la richiesta di separazione dalla Campania.

Quale è la ragione di questo orientamento apparentemente contrastante rispetto a due richieste apparentemente identiche? Molto semplice. L'oggetto delle delibere dei Consigli comunali del Salento allegate alla richiesta non è quello che sarebbe dovuto essere. La questione è tutt'altro che formale. Un conto è chiedere lo svolgimento della consultazione popolare una volta espresso il parere favorevole alla nascita del nuovo ente, come prescrive l'articolo 132 della Costituzione; un altro è quello di chiedere soltanto il referendum senza prendere posizione.

"Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse".

Fin qui l'articolo 132 della Costituzione. La norma dice cioè che le assemblee cittadine devono fare richiesta di fusione o di creazione di nuove Regioni e non di referendum mantenendo una posizione neutrale rispetto all'oggetto. Se fosse stata corretta l'impostazione dei promotori della Regione Salento, allora i consiglieri eletti nei Comuni che ci starebbero a fare?

Tocca ora alla Consulta stabilire se ad esprimersi nel referendum per la creazione del Principato di Salerno dovranno essere solo gli abitanti della parte di regione che si vuole staccare oppure quelli di tutta la Campania.

Sul punto non ci sono precedenti, visto che nessuno aveva - fino ad ora - eccepito la compatibilità dell'articolo 42 della legge del 1970 con l'articolo 132 della Costituzione, nella parte relativa alla popolazione chiamata al voto (tutta quella della Regione o solo quella della porzione che si vuole staccare?)

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