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Finanziamenti al Comue di Ugento, Tar: “Regione non può revocare quei fondi”

A distanza di alcuni anni dall'assegnazione di una somma al comune messapico, per progetti relativi alla difesa delle risorse naturali e del suolo, l'ente ha revocato i fondi con motivazione che il Tribunale amministrativo non ha ritenuto valide. Il Tar ha accolto il ricorso dell'amministrazione ugentina e ha annullato la determina regionale

LECCE  - La Regione Puglia, a distanza di alcuni anni dall’assegnazione di un finanziamento al Comune di Ugento, finalizzato  alla realizzazione di interventi di difesa del suolo e delle risorse naturali, non potrà revocare i fondi con motivazioni peraltro non idonee a giustificare il ritiro. E’ questa l’importante statuizione del Tar di Lecce che, accogliendo il ricorso del Comune di Ugento difeso dagli avvocati Pietro Quinto e Luigi Quinto, ha annullato la determina della Regione Puglia.

Questa, dopo aver promesso il finanziamento su un progetto redatto dal Comune dell’importo di 4 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza dell’erosione del litorale sabbioso della marina di Ugento e dopo che il Comune aveva redatto il progetto esecutivo, ha ritenuto di revocare la promessa di finanziamento con una motivazione che è stata censurata dai difensori del Comune perché ritenuta poco non congrua e, soprattutto, perché contrastante con le prime fasi dell’iter. Durante la fase istruttoria, infatti,  erano già state effettuate tutte le verifiche sull’amministrazione del comune  messapico. Ma il tempo trascorso dall’inizio della procedura non legittimava l’intervento di secondo grado dell’ente erogatore del finanziamento.

Nella motivazione della sentenza del Tar è riportato che «Nel caso in esame, la Regione aveva effettuato un sopralluogo il 19 febbraio 2014 e aveva omologato l’intero importo con determina del 24 ottobre 2006, mentre il procedimento di revoca del finanziamento è stato avviato il 6 marzo 2008 e quindi oltre due anni dall’avvenuta omologazione».

Per poter legittimare l’esercizio del potere di autotutela – continua la sentenza del Tar «l’amministrazione, quindi avrebbe dovuto valutare la validità del progetto e la sua effettiva realizzazione, nonché la congruità degli importi corrisposti ai progettisti, e quindi dare conto, nel proprio provvedimento, dei motivi per i quali è stato ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla revoca del finanziamento».

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