Ennesima legge che complica le compravendite immobiliari a vantaggio di banche e governo
Con la "finalità di cautelare gli acquirenti" nell'ambito degli atti traslativi relativi ad immobili od aziende, i commi dal 63 al 67 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2014 introducono un non veritiero sistema di garanzie.
Analizziamo cosa cambia :
Il comma 63 recita :
Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonche' a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli
atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita' immobiliare, ovvero in relazione ad attivita' e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorita' giudiziaria;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in
occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprieta' o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.
Comma 67 :
……. Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. ………
……….Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese" ……
Ma cosa significa in sostanza tutto ciò? Colui che acquista verserà le somme a saldo al Notaio, il quale le vincolerà in un conto corrente dedicato e solo dopo aver espletato le formalità di verifica, la registrazione e pubblicità dell'atto, svincolerà tali somme a favore del venditore.
E' sicuramente corretta la "finalità di tutelare l'acquirente" ma, molto discutibile la forma ed il metodo proposti.
Noi ci siamo posti queste domande :
- I maggiori oneri ed impegni del Notaio su chi ricadranno?
- Perché gli interessi maturati sulle somme vincolate, somme di proprietà del venditore, sono trattenuti coattivamente dallo Stato e non riconosciuti allo stesso? Un'altra tassa camuffata? E' un prelievo legittimo?
- E' proprio necessario che le Banche debbano guadagnare proprio su tutto? Perché vengono trattenuti coattivamente solo gli interessi del venditore al netto dell'utile delle Banche?
- Incassando lo Stato gli interessi maturati, questi e le banche non consiglieranno al Notaio di espletare tutte le formalità e svincolare le somme l'ultimo giorno utile?
- Perché non obbligare il Notaio ad espletare tutte le formalità entro le 48 ore successive all'atto e non entro 30 giorni come oggi stabilito ?
Come al solito, si continua a legiferare falsamente norme al servizio e tutela dei cittadini che poi si rivelano sempre e solo una perdita in denaro per il cittadino e, strano caso, un utile per le banche.
Camillo Barone