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Sabato, 20 Aprile 2024
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Partita regolare, l'errore del Lecce vale una semplice ammenda

Il giudice sportivo ha parzialmente accolto il ricorso della Casertana, ma ha riconosciuto la buona fede e il corretto svolgimento della gara: omologato il pareggio per 1 a 1

LECCE - Il punto conquistato sul campo resta e il Lecce se la cava con un'ammenda di 5mila euro.

Il giudice sportivo della Lega Pro, Pasquale Gravina, ha omologato il risultato di Casertana-Lecce che la squadra campana aveva rimesso in discussione presentando un ricorso per l'impiego, a giudizio dei rossoblu non conforme al regolamento, del magazziniere del club giallorosso come assistente dell'arbitro Paolini dopo l'infortunio di uno dei suoi collaboratori, avvenuto al quarto d'ora della ripresa. 

In effetti le ragioni della Casertana non erano infondate, come ha spiegato il giudice nella sua articolata decisione, ma è stata riconosciuta la buona fede del Lecce e soprattutto la constatazione, suffragata dal referto dell'arbitro, che la gara è stata portata a termine regolarmente.

Il perché della decisione.

Rispetto al punto contestato, cioè la titolarità del dipendente del Lecce a svolgere le funzioni di assistente del direttore di gara le argomentazioni di Gravina sono state le seguenti: in assenza di una definizione precisa del termine "tesserato" nelle norme federali, l'unico riferimento esistente è il censimento di ogni società che viene comunicato alla lega di appartenenza, con il quale si definiscono i loro rapporti con calciatori, tecnici, dirigenti e collaboratori. Nel caso del Lecce non compare il nome di Fasano nè - prosegue il giudice - può bastare l'inserimento del nominativo in distinta come componente della cosiddetta panchina aggiuntiva. 

Insomma, si è trattato di una "dimenticanza in un contesto di assoluta buona fede non potendosi ipotizzare l'intenzione di ottenere alcun vantaggio dall'agire stesso". Il giudice ha ricavato questa convinzione dagli atti ufficiali, "sebbene - ha voluto sottolineare - il tenace tentativo di sostenere la correttezza del proprio operato, quale argomentato nelle controdeduzioni, possa far pensare ad un comportamento deliberato e convinto" da parte del Lecce. 

Nella seconda e ultima parte della decisione, Gravina spiega perché si è trattato solo di una "mera irregolarità formale". La disposizione dell'articolo 63 delle norme organizzative interne della federazione (sulle modalità di sostituzione di un guardalinee) e la sanzione prevista dall'articolo 65 del codice di giustizia sportiva (sconfitta a tavolino), sono norme di natura astratta che si applicano in due fattispecie distinte: nelle gare per le quali non è prevista la presenza di guardalinee, e per questo rappresentano di per sè disposizione costitutive della regolarità dell'incontro (nella categorie minori), e partite per le quali è prevista la designazione di tutta la terna.

In questo secondo caso, un evento casuale come un infortunio consente l'applicazione (per analogia) dell'articolo 63 al fine di portare a termine la gara, la cui regolarità è attestata solo e unicamente dall'esclusivo e insidacabile giudizio dell'arbitro che, in merito, non ha avuto dubbi. 

Sticchi Damiani: ha prevalso il buon senso.

Il presidente onorario del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, che ha preparato la difesa della società, ha dunque incassato il risultato sostanziale di aver salvato il pareggio in casa dell'allora capolista. Un successo che si aggiunge a quello registrato a ottobre, quando la Corte Federale respinse la richiesta del procuratore Stefano Palazzi di penalizzare i giallorossi con tre punti relativamente alla partita tra Lecce e Lazio del maggio del 2011. Soddisfatto, dunque, uno dei massimi dirigenti del Lecce che nel primo pomeriggio ha salutato la squadra, diretta a Catania, presso l'aeroporto di Fiumicino: "Ha prevalso il buonsenso. E' stata riconosciuta la nostra buona fede così come la circostanza che l'episodio non ha minimamente influito sul risultato. Adesso vorrei si pensasse solo alla partita di sabato sera".

La Casertana può naturalmente presentare appello rispetto all'odierna decisione del giudice sportivo che, tuttavia, appare puntuale e difficilmente ribaltabile in secondo grado. Per il momento il sodalizio campano si è limitato a pubblicare integralmente la sentenza sul proprio sito ufficiale.

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