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Ape calessino, confermato divieto di musica. Ma Tar consente giro in centro

Con due recenti ordinanze i giudici del tribunale amministrativo hanno confermato le limitazioni imposte dal Comune per i servizi di piazza eliminando però il divieto di circolazione nella città vecchia

GALLIPOLI – Restano sostanzialmente in piedi le nuove nome approvate dal consiglio comunale di Gallipoli nel maggio scorso sulla regolamentazione delle attività di noleggio con conducente, e in particolare le limitazioni per taxi, navette e ape calessino. Per questi ultimi però, in parziale accoglimento del proprio ricorso per l’annullamento della delibera in questione (previa sospensiva), il Tar di Lecce ha garantito l’accesso alle strade interne del centro storico ed alla rampa di accesso alla Purità al fine di agevolare la conoscenza del territorio comunale e del patrimonio culturale, artistico, monumentale ed ambientale della città. Con l’approvazione delle modifiche al regolamento infatti per gli operatori del cosiddetto servizio di piazza con ape calessino era stato imposto tra l’altro il divieto di utilizzare l’impianto stereo a bordo e il divieto assoluto di circolare all'interno delle stradine della città vecchia, compresa la rampa della spiaggia della Purità, mentre era stato garantito solo il giro lungo le mura urbiche.

Ora i giudici della terza sezione del Tar di Lecce (presieduta da Enrico d'Arpe) sulla scorta di uno dei ricorsi presentati dai titolari degli ape calessino con licenza rilasciata dal Comune di Gallipoli (difesi dal legale Francesco Zacà), hanno stabilito di confermare divieti e limitazioni previste con le modifiche al regolamento comunale e quindi principalmente niente musica a palla a bordo, ma di ripristinare la facoltà di  accesso alle stradine del centro storico e sulla rampa della Purità in quanto il persistere del “divieto si pone in evidente e irragionevole contrasto con il precipuo scopo per il quale è stato attivato dal Comune nel 2013 il servizio di trasporto di piazza con conducente mediante veicolo speciale del tipo ape calessino”.

Per tutto il resto invece il Tar ha legittimato e confermato la legittimità del regolamento comunale per il servizio taxi ed autonoleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 posti e per i servizi automobilistici speciali” accogliendo anche le tesi del legale del Comune, Paola Cornacchia, fissando la discussione di merito per il 6 febbraio prossimo. Oltre al divieto di utilizzo degli impianti stereo a bordo degli ape calessino confermate, per i titolari di licenza taxi e auto con conducente le altre prescrizioni introdotte dopo le modifiche varate dall’amministrazione e dal consiglio comunale: la previsione, alla seconda violazione nel corso dell'anno solare, dell’attivazione delle procedure di revoca della licenza per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente e la cancellazione della facoltà di collaudare un secondo mezzo in favore sempre dei titolari di licenza di noleggio con conducente per il trasporto di persone disabili, chiarendo sul punto che rientra nella piena discrezionalità dell'amministrazione comunale quella di autorizzare o meno l'utilizzo di veicoli aggiuntivi o sostitutivi per tali finalità. Su quest’ultimo aspetto sempre i giudici della terza sezione del Tar di Lecce si erano espressi qualche giorno addietro sulla richiesta di sospensiva della delibera del consiglio comunale avanzata da alcuni operatori di noleggio con conducente, rigettando il relativo ricorso motivando che “non risultano essere state revocate le apposite licenze di esercizio rilasciate dal Comune di Gallipoli ai ricorrenti negli anni 2015, 2016 e 2017 per le autovetture attrezzate per il trasporto dei disabili e che l’autorizzazione all’utilizzo dei veicoli sostitutivi o aggiuntivi è una facoltà e non un obbligo per il Comune resistente”. 

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