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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Battaglia in riva al mare. I giudici “smontano” il lido della Praia del Sud

Ben quattro sentenze del Consiglio di stato mettono fine al contenzioso per la realizzazione di un chiosco e il successivo ampliamento dello stabilimento del canale dei Samari "salvati" dal Tar. L'avvocato Quinto: "Giusto il diniego del Comune"

GALLIPOLI  - La battaglia sulla sabbia non sorride allo stabilimento balneare ricadente sul litorale sud di Gallipoli, all’altezza della foce del canale dei Samari, e in una zona ricadente nella proprietà della vecchia società della Praia del Sud. Il Consiglio di Stato ha convalidato infatti i provvedimenti del Comune di Gallipoli con i quali era stato fatto divieto di rimontare lo stabilimento sul litorale nell’area di proprietà della società Praia del Sud, con la conseguenza che, a partire dalla prossima stagione, lo stabilimento non potrà più essere rimontato.

Un contenzioso risalente alle vicende del 2008 e sulle quali ora la quarta sezione del Consiglio di stato ha di fatto chiuso i conti legittimando, con una sfilza di sentenze (quattro per l’esattezza) depositate in questi giorni, l’operato e i pareri della Soprintendenza ai beni paesaggistici e ambientali, del Ministero dei beni culturali, e anche del Comune di Gallipoli. E’ quanto rendono noto i legali Luigi e Antonio Quinto che per contro dell’amministrazione comunale gallipolina hanno seguito l’evoluzione della vicenda giudiziaria e dei ricorsi al Tar e al Consiglio di stato.

Proprio i giudici di Palazzo Spada con le recenti sentenze, rese note dai legali, hanno di fatto convalidato i provvedimenti assunti dal Comune gallipolino con i quali in buona sostanza, sulla scorta anche dei pareri di diniego dell’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza, era stato negato il permesso a rimontare e ampliare parte dello stabilimento del litorale sud di proprietà della società della ex Praia del sud dal 2008 in poi.

Questo secondo i legali esterni incaricati dal Comune porterà come conseguenza che a partire dalla prossima stagione, in mancanza di nuovi nulla osta autorizzativi, lo stabilimento non potrà più essere rimontato come accaduto in queste stagioni in attesa della conclusione del contenzioso in atto.  E’ questo quindi l’effetto delle sentenze pubblicate dal massimo organo di giustizia amministrativa che hanno ribaltato (o in un caso confermato respingendo l’appello della società) altrettante decisioni del Tar, accogliendo i ricorsi d’appello proposti dal Comune di Gallipoli, e con ciò liberando definitivamente un tratto della costa rientrante nel Parco regionale “Isola di Sant’Andrea e litorale di Punta Pizzo”.

Secondo la ricostruzione dai legali dello studio Quinto a partire dal 2007, pochi mesi prima dell’entrata in vigore del nuovo Prg, gli uffici comunali avevano rilasciato un permesso provvisorio per la realizzazione di un chiosco bar con servizi nella sola stagione estiva di quell’anno in un’area in prossimità del demanio marittimo e all’interno del Parco regionale, di proprietà della società della Praia del Sud.

Il permesso a costruire era stato corredato, tra l’altro, dal nullaosta prescritto per gli interventi ricadenti all’interno dell’area parco. Nonostante la temporaneità del titolo edilizio, la società proprietaria aveva comunicato l’avvio del montaggio anche per la successiva stagione 2008. Il Comune era intervenuto prontamente, sospendendo i lavori, diffidando la società dall’eseguire ulteriori interventi per l’intervenuta scadenza del permesso di costruire e ritirando in autotutela il precedente nullaosta.

Ciò, peraltro, in considerazione della disciplina del nuovo Prg che sottopone a rigorosa tutela l’area in questione e del fatto che quello stabilimento autorizzato in via provvisoria non poteva rientrate tra le strutture turistiche preesistenti da salvaguardare anche rispetto alla normativa urbanistica sopravvenuta. Da qui i ricorsi al Tar Lecce che accoglieva le ragioni della società, dando il via libera al montaggio dello stabilimento anche per gli anni successivi. Il Comune di Gallipoli non ci stava e dava mandato allo studio Quinto di proporre appello contro le decisioni della corte salentina.

E il Consiglio di stato, ribaltando di fatto il via libera del Tar, ha riconosciuto la piena correttezza dell’operato del Comune. “Le decisioni del Consiglio di stato inibiscono l’ulteriore prosecuzione dell’attività dello stabilimento perché privo di qualsivoglia autorizzazione” puntualizzano dalla studio Quinto, “I giudici infatti hanno evidenziato che, contrariamente a quanto sentenziato dal Tar, il permesso del 2007 era limitato a quella sola stagione e non legittimava la stabilizzazione della struttura, che peraltro non poteva essere nuovamente installata per il sostanziale contrasto con la disciplina della fascia costiera e con le disposizioni di tutela del Parco regionale, contrasto giustamente opposto dagli uffici comunali con i provvedimenti oggetto di causa”.

Al di là del caso specifico, le decisioni complessive sono anche di particolare importanza perché affermano principi che trovano applicazione in una molteplicità di vicende che interessano il litorale gallipolino. “In particolare, è stato evidenziato che per le zone tipizzate come fascia costiera” spiega l’avvocato Pietro Quinto, “il Prg di Gallipoli vieta la realizzazione di tutti i tipi di costruzione entro la fascia di 500 metri dal demanio marittimo allo scopo di salvaguardare il paesaggio e l’ambiente costiero. Il divieto non si applica solo a quelle strutture turistiche già esistenti al maggio 2004, data di prima approvazione del Prg da parte della Regione Puglia, strutture che, secondo i giudici di Palazzo Spada, sono state correttamente censite.

Ma vi è di più. E’ stato definitivamente acclarato che le norme istitutive del Parco Regionale, e non solo quelle del Parco di Punta Pizzo, ma quelle di tutti i parchi costieri del Salento, impediscono la realizzazione di stabilimenti balneari, né è possibile invocare le disposizioni che permettono di insediare opere destinate a migliorare la fruizione della zona costiera, e ciò in quanto tali disposizioni si riferiscono in realtà ad attrezzature leggere come passerelle, o scalette. Altro principio affermato dal Consiglio di Stato” conclude il legale, “sempre con riferimento al parco è che tutti gli atti adottati dal dirigente nelle more dell’istituzione dell’Ente di gestione, spesso contestate in sede giurisdizionale, sono legittimi e regolamentari, ancorchè la norma attribuisca apparentemente la relativa competenza al sindaco”.

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