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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Revoca dell’autorizzazione paesaggistica. “Lido Rivabella non deve smontare”

Il Tar ha concesso la sospensiva sulla determina del Comune che aveva annullato il permesso per il mantenimento annuale. Nella stessa situazione altri quattro lidi: Punta della Suina, La Bussola, Spiaggia Club e Zeus

GALLIPOLI – Una nuova boccata d’ossigeno grazie ad un decreto di sospensiva del Tar di Lecce (N_ 00226_2018 REG-3) per i cinque lidi gallipolini alle prese con il recente annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nel 2011 per il mantenimento annuale delle strutture sull’arenile. I giudici della prima sezione del tribunale amministrativo hanno infatti concesso la sospensiva sulla determina del Comune di Gallipoli che aveva annullato il permesso del lido Rivabella per il mantenimento annuale della struttura rispolverando una vecchia sentenza del Consiglio di Stato favorevole alla Soprintendenza. Una decisione importante in quanto le determine del 15 febbraio scorso con cui l’ente ionico ha annullato le autorizzazioni paesaggistiche annuali hanno interessato anche altri quattro stabilimenti di Gallipoli: Punta della Suina, Lido La Bussola, Spiaggia Club e Zeus. Il tribunale amministrativo ha concesso la misura cautelare richiesta con il ricorso presentato dai titolari del lido gallipolino (che insiste sul litorale nord) difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco Romano, fissando l’udienza di merito per il 4 aprile prossimo.

 Nonostante la revoca dell’autorizzazione paesaggistica da parte del Comune in esecuzione di una vecchia sentenza del Consiglio di Stato, il lido Rivabella non dovrà quindi smontare la struttura balneare. E’ questa la decisione che deriva dalla sospensiva concessa dai giudici della prima sezione del Tar di Lecce che hanno sospeso, in via d’urgenza, il provvedimento comunale che, annullando l’autorizzazione paesaggistica che consentiva il mantenimento delle strutture per l’intero anno solare, imponeva la rimozione delle opere dello stabilimento balneare nel periodo invernale. “La decisione, seppur avente carattere provvisorio riveste particolare importanza in quanto consente al Lido Rivabella di non rimuovere le opere e, soprattutto, perché detta l’importante principio secondo cui gli stabilimenti balneari che hanno un permesso di costruire a carattere stagionale” precisa il presidente di Ferdebalneari Salento, Mauro Della Valle, “anche ove ciò sia diretta esecuzione di sentenza passata in giudicato, purché emessa sulla base della normativa precedente all’entrata in vigore della legge regionale 17/2015, possono comunque richiedere al Comune di mantenere le strutture per l’intero anno solare. Al riguardo sul tema del mantenimento annuale delle strutture balneari” conclude Della Valle, “ci battiamo con forza e da circa dieci anni siamo sempre in prima linea per tutelare al meglio gli interessi dei nostri associati e per tentare, così, di destagionalizzare l’offerta turistica con conseguente aumento dei posti di lavoro”.

Ora, con il recente provvedimento, il Tar scongiura lo smontaggio e la rimozione delle opere del Lido Rivabella e, inoltre, specifica che i Comuni, anche nel caso in cui una sentenza precedente all’entrata in vigore dell’attuale legge regionale avesse confermato l’obbligo di smontaggio, non devono limitarsi ad imporre all’imprenditore di rimuovere le strutture nel periodo invernale ma devono in ogni caso emanare il provvedimento alla luce della legge regionale n.17 del 2015 e dell’ordinanza balneare del 2017. La ricognizione congiunta avviata nelle scorse settimane tra il Comune di Gallipoli e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici  sulle autorizzazioni e i permessi a costruire rilasciati agli stabilimenti balneari per il mantenimento annuale, aveva portato alla luce l’esecutività di una sentenza del Consiglio di stato del settembre del 2012 (e in un paio di casi del giugno scorso) che accogliendo il ricorso in appello da parte della Soprintendenza, contro il via libera al mantenimento delle strutture in maniera permanente sulla costa decretato dal Tar di Lecce, di fatto imponeva già da tempo al Comune di provvedere all’annullamento delle autorizzazioni concesse circa sei anni addietro. La sospensiva e il prossimo pronunciamento con sentenza del Tar tornano a far sperare anche gli altri quattro stabilimenti destinataria del provvedimento di revoca di autorizzazioni e permessi.

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