rotate-mobile
S.M. Leuca

Ss 275, altra batosta per il fronte del no: ricorso respinto e condanna alle spese

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'istanza di tredici proprietari di terreni interessati dal progetto di ampliamento della strada che collega Maglia al Capo di Leuca. Comminando anche una sanzione economica perché il ricorso era troppo lungo

LECCE – Da Roma arriva un’altra batosta per il fronte dei cittadini e della associazioni che si sono opposti al progetto di ampliamento della strada statale che collega Maglie al Capo di Leuca. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso presentato per conto di 13 proprietari di terreni interessati dai lavori di allargamento della Ss275.

Non solo, i ricorrenti sono stati condannati anche alle spese in favore di Anas, Cipe, di tre ministeri, dell consorzio Asi, della Prosal (società salentina che ha effettuato la progettazione del tracciato) della la Regione Puglia e della Provincia di Lecce, quest’ultima rappresentata in giudizio dall’avvocato Piero Quinto, per violazione del principio di sinteticità degli atti processuali, introdotta dall’articolo 3 del nuovo Codice del processo amministrativo. Insomma, le oltre 100 pagine di testo del ricorso, sono state considerate un intralcio alla giustizia.

Solo qualche giorno addietro il Comitato Ss 275 si era rivolto con un appello al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per trovare una via d’uscita alla condanna alle spese per un altro ricorso, quelle presentato in Cassazione contro il decreto di archiviazione emesso dal gip di Lecce relativamente ad un esposto presentato anche alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica di Roma. A pagarne il conto (di 521 euro ciascuno, salvo ritardo), in questo caso saranno 23 cittadini.

Non è la prima volta che il Consiglio di Stato affronta la questione della “strada della discordia”, avendo già dichiarato inammissibile un’istanza di alcune associazioni ambientaliste. Nel pronunciamento reso noto ieri il ricorso viene definito tardivo e per questo irricevibile perché la modifica del tratto finale, quello tra Sandana e Santa Maria di Leuca, concordata successivamente all’approvazione del progetto preliminare del 2005, non poteva essere invocato per una remissione in termini rispetto al vincolo espropriativo.

Inammissibile è stata considerata anche l’argomentazione dei ricorrenti rispetto alla presunta illegittimità della procedura di affidamento della progettazione da parte del Consorzio Asi, difeso da Flavio Fasano, alla società Prosal, rappresentata da Saverio Sticchi Damiani. Senza quindi entrare nel merito, i supremi giudici amministrativi hanno rilevato che i ricorrenti erano carenti del presupposto dell’azione, in quanto non titolari di un interesse diretto nelle procedure per l’aggiudicazione dell’incarico di progettazione. 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Ss 275, altra batosta per il fronte del no: ricorso respinto e condanna alle spese

LeccePrima è in caricamento